Veicoli aziendali: le nuove indennità dal 2013

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 27 Marzo 2013
Aggiornato 26 Novembre 2013 15:31

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Dal 2013 cambiano le regole per la deducibilità dei costi delle auto aziendali, in alcuni casi risulta più conveniente il rimborso chilometrico: gli effetti sulle flotte aziendali della riforma del lavoro.

La Legge di Stabilità 2013 ha portato novità per quanto riguarda le flotte aziendali, rivedendo le norme sulla deducibilità dei costi. Per quella piena è necessario l’esclusivo utilizzo del veicolo come bene strumentale all’attività dell’impresa, mentre per uso promiscuo lo sconto fiscale scende di molto.

Detrazioni e deduzioni

Più in particolare, dal 2013 è scesa al 20% la quota di deducibilità delle spese e dei componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan,  ciclomotori e motocicli d’impresa ad uso promoscuo (acquisto diretto). Per attività svolte da società semplici e associazioni, la deducibilità è consentita per un veicolo ogni socio/associato. Questa stretta si somma ai più rigidi paletti per la detrazione IVA, concessa escvlusivamente per attività inerenti l’esercizio d’impresa.

Uso promiscuo o esclusivo

In caso di auto concesse in uso promiscuo al dipendente la deduzione si conferma al 70%. Il rimanente 30% deve essere tassato al dipendente, aumentando il reddito con un importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa ACI, al netto delle eventuali trattenute al dipendente. L’uso esclusivo (es. aziende di taxi pubblici, società di autonoleggio…) godono della deducibilità al 100%.

Deducibilità massima

  • Autovetture e autocaravan: 3.615,20 euro (20% di 18.075,99 euro),
  • Motocicli: 826,33 euro (20% di 4.131,66 euro),
  • Ciclomotori: 413,66 euro (20% di 2.065,83 euro).

Rimborsi

L’alternativa è procedere al rimborso chilometrico (leggi come risparmiare con il noleggio). Si tratta di indennità chilometriche (km per tariffa ACI) erogate ai dipendenti in caso di trasferte effettuate con le vetture personali, non essendo queste  tassate in capo al percettore ed essendo previsto per il costo sostenuto dall’impresa la piena deducibilità IRES o IRPEF.  Costi per cui l’azienda può dedurre il totale delle tariffa ACI e non solo la parte proporzionale alla percorrenza, come chiarito da una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Convenienza, anche se non ingente, che si avvertirà solo lato azienda mentre lato dipendente il disagio è ben più consistente, essendo costretto ad acquistare l’auto e quindi a coprire con i rimborsi chilometrici concessi dall’azienda sia i costi del carburante che quelli di acquisto e gestione (leggi calcolo e contabilità dei rimborsi spese). Diverso è il caso di auto aziendali utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio, per le quali la detrazione resta fissa all’80%, e di taxi, scuole guida o noleggio, deducibili al 100%. Per quanto riguarda l’IVA delle vetture aziendali in tutti i casi, auto assegnate ai dipendenti o non, questa resta detraibile al 40% anche per il 2013.