Riforma delle Professioni: la Commissione Giustizia della Camera non è soddisfatta dello schema di Regolamento del Governo e ha condizionato il proprio parere favorevole ad alcune modifiche.
In sostanza, gli stessi cambiamenti al Dpr per la riforma delle professioni già richiesti dal Consiglio di Stato e dagli ordini professionali, focalizzati soprattutto sulla necessità di una migliore e maggiore chiarezza.
Professione regolamentata
In primo luogo non piace la definizione “professione regolamentata” nella quale all’art.1 vengono inserite anche le attività esercitate dagli iscritti in «albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici».
Sarebbe opportuno, secondo la Commissione, che tali ordini e collegi delle professioni fossero quelli già esistenti, o che perlomeno venisse specificato esplicitamente se verranno introdotte nuove specifiche professioni.
Esame di Stato
Dovrebbe poi essere resa esplicita anche l’obbligatorietà dell’esame di Stato per l’esercizio di alcune professioni, come previsto dall’articolo 33 della Costituzione.
Polizza assicurativa
In merito all’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività professionale (articolo 5) viene chiesto che venga prevista in maniera chiara la possibilità per i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi di negoziare polizze collettive, predisponendo condizioni generali delle stesse e convenzioni per i propri iscritti.
Si chiede poi una proroga all’entrata in vigore di tale obbligo.
Tirocinio
Non convince poi la nuova disciplina sul tirocinio (art.6), o meglio l’obbligatorietà anche per categorie professionali per le quali precedentemente non era previsto il praticantato e l’allungamento per le altre, se previsto per un periodo inferiore ai 18 mesi.
Bisognerebbe, secondo la commissione, esplicitare l’autonomia delle università e dei consigli nazionali di anticipare il tirocinio mediante specifiche intese e chiarire la compatibilità con l’impiego pubblico e con quello privato.
Formazione professionale
Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale per i tirocinanti va precisato che questi sono facoltativi e gratuiti. Va inoltre evidenziato il principio di separazione chi ha potere decisionale sull’idoneità dei corsi e l’organizzazione degli stessi.
Riguardo alla formazione permanente, secondo la Commissione, nell’articolo 7 c’è un eccesso di delega, affidandone al Ministro della Giustizia la disciplina attuativa.
Ulteriori modifiche
Altre modifiche richieste riguardano il procedimento disciplinare per evitare la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari e per garantire la terzietà nel giudizio; le Società tra Professionisti perché vengano estese anche ad esse le disposizioni in materia disciplinare applicate a chi esercita la professione in forma individuale; gli accorpamenti di professioni che svolgono attività similari, ora non previsti dal Regolamento, andrebbero inseriti.