Con la fiducia sul decreto Sviluppo votata alla Camera sono state approvate anche interessanti novità per le imprese che andranno a vantaggio del settore dell’Edilizia, semplificando le procedure per chi intende ristrutturare, apportando modifiche interne, o cambiare la destinazione d’uso agli edifici utilizzati per l’attività imprenditoriale.
Fondamentalmente gli interventi volti a modificare la struttura interna o i cambi d’uso dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa d’ora in poi rientreranno tra le attività di edilizia libera.
Questo significa che per effettuare questo tipo di lavori edilizi sarà sufficiente inviarne comunicazione all’amministrazione comunale in fase di inizio lavori, mentre non servirà più il titolo abilitativi.
La novità è stata introdotta da un emendamento al Decreto Sviluppo che va ad integrare l’articolo 6 comma 2 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
Abrogato anche il comma 3 dell’articolo 6 che – in caso di attività rientranti nell’edilizia libera – obbligava ad allegare alla comunicazione di inizio dei lavori anche eventuali autorizzazioni obbligatorie per legge ed i dati identificativi dell’impresa edilizia incaricata.
Questa però permane per le manutenzioni straordinarie e per i nuovi interventi che ora sono entrate a far parte delle attività di edilizia libera. In questi casi, oltre ai dati dell’impresa edile incaricata, l’interessato deve inviare al Comune anche una relazione tecnica con allegato il progetto firmato da un tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti in base ai quali non è richiesto nessun titolo abilitativo. Attenzione: il tecnico abilitato non deve avere rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente.
Infine, i requisiti che consentono agli interventi apportati di rientrare nell’ambito di applicazione dell’edilizia libera devono essere accertati con una dichiarazione di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese.