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Riforma del Lavoro e contenzioso: ricorsi e impugnazione del licenziamento

di Barbara Weisz

25 Luglio 2012 13:03

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Impugnazione del licenziamento, ricorso e trasformazione del contratto: la nuova legge sulle cause di lavoro dopo l'entrata in vigore della Riforma.

La Riforma del Lavoro in vigore dal 18 luglio 2012 ha cambiato le regole sul contenzioso, dando tempi certi alle cause di lavoro:  tempi più brevi per l’impugnazione dei licenziamenti, rito abbreviato e semplificazione per eventuali ricorsi.  Vediamo la nuova procedura.

Rito speciale

La Riforma prevede una procedura abbreviata, che porta le parti in udienza in 40 giorni, sia quando il lavoratore si oppone a un licenziamento illegittimo, sia quando si rivolge alla Giustizia per questioni relative alla «qualificazione del rapporto di lavoro» (comma 48 dell’articolo 1). Questo significa che il rito speciale si applica anche se il lavoratore chiede una trasformazione del rapporto di lavoro.

Finora, invece, la corsia preferenziale era riservata solo al contenzioso sul licenziamento, e solo se il ricorrente lo richiedeva esplicitamente.

Impugnazione del licenziamento

L’impugnazione del licenziamento va fatta entro 180 giorni, e non più 270 giorni. Lo stabilisce il comma 38 dell’articolo 1 della riforma, che modifica l’articolo 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Attenzione: questo nuovo termine vale solo per i licenziamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della riforma, quindi dopo il 18 luglio 2012. Quindi, per i licenziamento avvenuti prima di questa data, continuano ad applicarsi i vecchi termini per l’impugnazione (270 giorni).

L’udienza

In seguito alla presentazione dell’impugnazione, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti entro e non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso stesso. Il relativo decreto va notificato alla controparte entro un termine stabilito dal giudice che non può essere inferiore a 25 giorni prima dell’udienza. Il resistente deve costituirsi in giudizio entro un ulteriore termine che non può essere inferiore a 5 giorni prima dell’udienza.

La notifica alla controparte è a cura del ricorrente, e può essere trasmessa anche a mezzo di posta elettronica certificata (novità che velocizza il processo). Gli eventuali documenti prodotti dalle parti devono invece essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

Durante l’udienza il comma 49 dell’art.1 della legge stabilisce che il giudice «sentite le parti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, proceda nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o rigetto della domanda».

Il giudice può anche fare un primo tentativo di conciliazione, come in genere avviene nelle cause di lavoro, ma anche qui caratterizzato da velocità. La sentenza è immediatamente esecutiva e lo resta, senza possibilità di sospensioni o revoche, fino al pronunciamento sull’eventuale ricorso.

La legge stabilisce che a queste cause (impugnazione del licenziamento o qualificazione del rapporto di lavoro) debbano essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze (vale anche per i successivi gradi di giudizio).

Il ricorso

L’eventuale ricorso contro la sentenza del giudice (che deve avere le caratteristiche previste dall’articolo 414 del codice di procedura civile) deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione. Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni, assegnando all’opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

E’ l’opponente a dover notificare il decreto di fissazione dell’udienza all’opposto, e anche in questo caso può farlo a mezzo di posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

L’opposto deve depositare una memoria difensiva in cancelleria (secondo l’articolo 416 del codice di procedura civile), che deve contenere l’eventuale volontà di chiamare un terzo in causa. In questo caso, il giudice fissa l’udienza entro altri 60 giorni. Anche qui l’udienza deve svolgersi «omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio».

Anche a questa sentenza ci si può opporre, in due diversi gradi di giudizio:

  1. Reclamo alla corte d’appello (per ulteriore giudizio nel merito), da depositare entro 30 giorni.
  2. Ricorso per Cassazione (per un giudizio di legittimità), da richiedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza d’appello.