Il Decreto Sviluppo esce dalla discussione alla Camera con alcune modifiche operate dagli emendamenti approvati, su cui si voterà la fiducia (l’ennesima del Governo Monti) il 25 luglio.
Oltre alle novità per le partite IVA in ambito riforma del lavoro, sul fronte Edilizia sono stati approvati emendamenti al ddl di conversione del DL n. 83 del 2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese (A.C. 5312-A)” su:
- proroga al 30 giugno 2013 del bonus 55% per interventi di efficienza energetica,
- liberalizzazione appalti,
- sportello unico Edilizia,
- riqualificazione urbana.
Detrazioni 55%
Prorogato fino al 30 giugno 2013 il bonus con la detrazione fiscale del 55% sulle spese per interventi di riqualificazione energetica. Nella precedente versione, già dal 1° gennaio 2013 il bonus sarebbe dovuto scendere al 50% al pari delle normali ristrutturazioni edilizie.
Per queste viene invece confermato, con lo scopo di stimolare gli investimenti dei privati, l’innalzamento dal 36% al 50% fino al 30 giugno 2013, con un tetto di spesa massimo portato da 48 mila euro a 96 mila euro.
Liberalizzazione appalti
Anticipata al 2014 la norma che prevede la liberalizzazione degli appalti, con riferimento ai lavori proposti dai concessionari autostradali, che dovranno essere affidati nel 60% dei casi tramite gara.
Sportello Unico Edilizia
Si rafforza poi lo Sportello Unico Edilizia, grazie ad un emendamento al decreto Sviluppo approvato dalle Commissioni Finanze e Attività produttive, ad esso verranno concesse maggiori competenze relativamente ad adempimenti, atti, autorizzazioni e procedimenti, rispetto all’ambito di azione attuale.
Partite IVA
La Riforma Fornero ha decretato guerra alle false partite IVA, ovvero quelle che celano un rapporto di lavoro assimilabile a quello dipendente. Con il decreto Sviluppo cambiano ora le regole per stabilire quando una partita IVA è reale o meno.
Nella vecchia versione uno dei tre requisiti utili a stabilire quando si tratta di false partite IVA riguardava il livello minimo di reddito valutato su base annua, mentre con l’emendamento al decreto Sviluppo il periodo di lavoro viene osservato su due anni consecutivi. Ovvero il reddito non può derivare dallo stesso committente per più dell’80% per due o più anni consecutivi, ovviamente se questa condizione non viene associata ad almeno una delle altre due previste.
Una, li ricordiamo, riguarda la presenza di una postazione fissa in azienda, l’altra la durata del rapporto. Novità sono state introdotte però anche su questo fronte: la durata complessiva della collaborazione non deve superare gli 8 mesi nell’arco di due anni consecutivi e non più nell’anno solare.