Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro il 18 luglio 2012 sono cambiate molte delle regole che disciplinano i contratti di assunzione flessibili e a tempo determinato, compresi quelli di somministrazione e di staff leasing.
In sintesi: niente causalone per il primo contratto sotto i 12 mesi o nell’ambito di riorganizzazioni aziendali; nel computo dei 36 mesi dopo cui scatta l’assunzione a tempo indeterminato si conteggiano anche i contratti in somministrazione, che introduce limiti per apprendisti e pagamento Aspi.
Contratto di somministrazione
L’articolo 9, lettera b della Legge di Riforma prevede che il limite dei 12 mesi entro cui non vi è l’obbligo di indicare il causalone nei contratti a termine (indicazione dei motivi tecnici, organizzativi, produttivi o sostitutivi che giustificano l’apposizione del termine) stipulati per la prima volta valga anche per i contratti di somministrazione.
I contratti collettivi possono prevedere che, invece dell’esenzione della causale sul primo contratto fino a 12 mesi, l’azienda possa applicare un’esenzione nell’ambito di particolari processi organizzativi fino al 6% dell’organico.
I processi organizzativi, previsti dall’art 5 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma h dell’articolo 9 della Riforma del Lavoro, sono: avvio di nuova attività, lancio di prodotto o servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di commessa consistente.
Durata del contratto e staff leasing
La riforma prevede che dopo 36 mesi di uno o più contratti a termine scatti l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato: in questo computo vanno calcolati anche gli eventuali contratti di somministrazione.
La Circolare del Ministero del Lavoro n.18/2012 chiarisce che questo vale per i contratti di somministrazione stipulati dall’azienda a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma.
La stessa circolare chiarisce anche un altro punto: il limite dei 36 mesi (derogabile dalla contrattazione collettiva) vale solo per la stipulazione di contratti a tempo determinato fra azienda e lavoratore, senza limitare la possibilità per l’azienda di ricorrere alla somministrazione: «il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi».
In soldoni, si vuole evitare di stipulare più contratti nel tempo allo stesso lavoratore per le stesse mansioni ma non si obbliga ad assumere a tempo indeterminato un lavoratore in somministrazione che ha già un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di lavoro (staff leasing).
Apprendistato in somministrazione
La Riforma vieta l’assunzione di apprendisti in somministrazione a tempo determinato: nel numero massimo di apprendisti previsti dalla riforma (3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e il 100% per le aziende sotto i 10 dipendenti) si comprendono anche i contratti di somministrazione.
Aspi: il contributo addizionale dell’1,4% sui contratti a termine va pagato anche ai contratti di somministrazione.
In compenso, c’è una riduzione al 2,6% del contributo (prima al 4%), che le agenzie per il lavoro pagano sui contratti a termine (le cui risorse sono destinate a promuovere percorsi di qualificazione.