Rimborsi IRAP e non solo più facili dopo la recente sentenza della Cassazione che ha stabilito – in caso di cartella esattoriale – le procedure da seguire: il contribuente non deve versare quanto richiesto dal Fisco prima di richiedere il rimborso. Basta un emendamento alla dichiarazione presentata, in fase di impugnazione dell’atto impositivo.
In altre parole, il contribuente che impugni l’atto impositivo è autorizzato a chiedere il rimborso senza versare quanto chiesto in cartella esattoriale (nel caso specifico si trattava di una cartella ai fini IRAP).
In base alla sentenza della Cassazione, il contribuente «può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella.
E in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art. 38 del dpr 29 settembre 1973, n. 602».
Nella sentenza n. 12338 della Suprema Corte di Cassazione si legge infine che «il contribuente può dedurre la non debenza dell’imposta nell’atto di impugnazione della cartella esattoriale, se necessario correggendo gli eventuali errori commessi nella dichiarazione».