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DURC: direttive INPS sulle nuove regole

di Noemi Ricci

Pubblicato 19 Luglio 2012
Aggiornato 14 Novembre 2012 12:24

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Chiarimenti INPS su DURC e applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità: richiesta, rilascio e acquisizioni d'ufficio.

Nuove disposizioni organizzative ed operative sul DURC da parte dell’INPS, o meglio sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo n. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183 (Legge di Stabilità) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla stessa legge.

DURC e lavori pubblici

Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 4 aprile 2012, con l’articolo 14 comma 06 bis ha stabilito che nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva ) non possa essere consegnato dal privato all’Amministrazione, ma è questa a  doverlo richiedere d’ufficio agli Enti preposti al suo rilascio. Una misura voluta in ottica di semplificazione e de-certificazione amministrativa.

DURC tra privati

I rapporti tra privati, in tema di DURC, sono invece regolati dall’articolo n.90 comma 9 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. In questi casi il privato che richiederà all’Amministrazione Pubblica il rilascio del Documento ne riceverà uno che, a pena di nullità, dovrà contenere la dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Questo segue le regole generali delle certificazioni, come spiegato nella Circolare n.6/2012 del Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione, avendo per natura il DURC le caratteristiche certificative previste dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000.

DURC: acquisizione d’ufficio

Sempre in tema di acquisizione d’ufficio del DURC nella materia dei lavori pubblici, prevista dall’art. n.6 comma 3 del DPR n.207/2010, si precisa inoltre che questa «deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC».

Sul DURC rilasciato d’ufficio deve essere apposta obbligatoriamente la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.

Si ricorda poi che è stato messo a disposizione un apposito sito (sportellounicoprevidenziale.it) attraverso il quale le imprese possono verificare se la richiesta di DURC da parte delle Pubbliche amministrazioni è stata inoltrata. Lo stesso sito deve essere utilizzato per inoltrare la richiesta del DURC per via telematica, salvo motivati casi eccezionali.

Nella circolare n.6/2012 il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione  ha invitato inoltre gli Istituti Previdenziali ad utilizzare lo strumento della PEC per ridurre costi e tempi di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Certificazioni

Nella circolare l’Istituto ricorda inoltre i chiarimenti in tema di rilascio dei certificati per l’estero e di certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie sui quali era precedentemente intervenuto il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione con le circolari n.5 del 23 maggio 2012 e n.6 del 31 maggio 2012.