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Sgravi contributivi contrattazione II livello: domande INPS al via

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 18 Luglio 2012
Aggiornato 18 Maggio 2015 15:48

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Sgravio contributivo per l'anno 2011 sui bonus ai lavoratori con contrattazione di II livello: le date di invio, i criteri di ammissione al beneficio e le istruzioni per trasmettere la domanda.

Dal 18 luglio al 12 agosto 2012, aziende e intermediari possono inviare istanza telematica per richiedere lo sgravio contributivo concesso per importi incentivanti corrisposti ai lavoratori nell’anno solare 2011 relativamente alla contrattazione di II livello.

Con la Circolare n. 96 ed il Messaggio n. 11967 l’INPS ha fornito le date e le modalità di invio delle istanze, per beneficiare dell’agevolazione (disciplinata dalle leggi n. 122/2010 e n. 247/2007).

Le domande devono essere presentate esclusivamente via Web e solo all’INPS, anche in caso di lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

Invio domande

Per l’invio delle domande si deve utilizzare l’applicazione online disponibile sul sito INPS, alla pagina Servizi per Aziende e Consulenti (nella sezione Servizi online).

Nella circolare vengono inoltre definiti i criteri di ammissione al beneficio: tutte le domande regolarmente inviate dalle 15:00 del 18 luglio alle 23:00 del 12 agosto saranno accolte, ma in base all’ordine cronologico.

Se subentra l’esaurimento fondi (650 milioni di euro), l’INPS ridurrà gli importi in percentuale pari al rapporto tra quota eccedente e tetto di spesa annuo.

Sgravio concesso

Fondamentalmente, l’INPS fa riferimento al Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 132 dell’8 giugno 2012, che ha definito le regole per i datori di lavoro al fine di ottenere l’incentivo 2011.

Lo sgravio contributivo è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, o comunque per un massimo del 5% stabilito dall’articolo 1 della legge n. 247 del 2007, comma 67, nel caso in cui il tetto venga rideterminato in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate (come previsto dall’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni).

Lo sgravio viene concesso per quanto riguarda l’aliquota a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di 25 punti, «al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati». Mentre sulla quota del lavoratore lo sgravio è totale.

I datori di lavoro, per accedere allo sgravio contributivo, devono sottoscrivere i contratti collettivi aziendali e territoriali e depositarli presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

Devono inoltre essere previste «erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale», chiarisce l’INPS.
Fonti: INPS – Circolare n.96; Messaggio n. 11967