Approvata dal Senato la proroga di sei mesi (180 giorni) per l’entrata in vigore delle nuove qualificazioni Soa previste dal Regolamento di attuazione del Codice Appalti.
Il Senato ha inoltre apportato notevoli ed importanti variazioni rispetto al testo originale del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione”.
Il ddl per la conversione del Dl 73/2012 è stato poi esaminato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati che non ha apportato modifiche alle decisioni del Senato e ha dato mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea lunedì 16 luglio.
Una volta che diventeranno operative le nuove categorie di qualificazione, queste comporteranno la riemissione di circa 25 mila certificati.
Il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatorio per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzioni di oltre 75 milioni di euro, avrà invece un anno in più di tempo per diventare operativo. Viene confermato che tale sistema dovrà essere applicato ai contratti relativi a bandi o avvisi per gare di appalto pubblicati a partire da due anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento (8 giugno 2013).
Secondo le modifiche apportate al Regolamento attuativo del Codice Appalti, le attestazioni rilasciate nelle categorie non modificate seguiranno la loro naturale scadenza, e gli importi saranno invece automaticamente sostituiti a partire dal 546esimo giorno successivo all’entrata in vigore del Regolamento, ovvero dicembre 2012 quando scadranno anche le attestazioni relative alle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS2 del Regolamento n. 34/2000.
Anche per le attestazioni relative alle categorie OS2, OS 12, OS 18 e OS 21 del Regolamento n. 34/2000 si farà riferimento alla naturale scadenza in caso di partecipazione a gare di appalto nelle quali si richieda la qualificazione nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A del Regolamento n. 207/2010. Stesso discorso per le categorie OS 7 e OS 8 del decreto n. 34 del 2000 e la qualificazione nella categoria OS 7 del regolamento n. 207/2010.
Per la qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35 del Regolamento n. 207/2010, le stazioni appaltanti dovranno emettere, su richiesta delle imprese o della Soa attestante, i certificati relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 del Regolamento n. 34/2000.
Infine i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 del Regolamento n. 34/2000 possono essere utilizzate per la qualificazione nella categoria OG 11 del Regolamento n. 207/2010 attribuendo il 20% alle lavorazioni eseguite nella categoria OS 3, il 40% a quelle nella categoria OS 28 e il 40% a quelle nella categoria OS 30.