Software senza licenza: Corte UE, rivendita legittima

di Noemi Ricci

Pubblicato 4 Luglio 2012
Aggiornato 6 Luglio 2012 15:07

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La Corte UE estende ad Internet il diritto di rivendita di un prodotto digitale con licenza ma usato: ecco cosa prevede la normativa su software, download e diritto d'autore.

La Corte di Giustizia Europea – nella sentenza Oracle vs. UsedSoftha decretato che il diritto d’autore si esaurisce quando l’autore vende la licenza.
Dunque è possibile commercializzare licenze software usate vendute in precedenza dai titolari originari.

In questo caso l’autore del software non può più opporsi all’eventuale rivendita delle proprie licenze, se già vendute ed usate, che danno la possibilità di utilizzare i programmi scaricati via Internet.

La Corte UE ha richiamato l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Essa contiene il cosiddetto «principio di esaurimento» e deve essere interpretata nel senso che la prima vendita di una copia di un da parte del titolare del diritto d’autore, quindi con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia.

Ovvero il titolare del software cede il diritto di proprietà della copia e conclude un contratto di licenza a fronte di un pagamento.

E questo vale sia quando il titolare vende il programma tramite supporto informatico tangibile (CD ROM o DVD), sia quando la distribuzione avviene tramite download da Web.

In ultimo va precisato che tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui la licenza usata venga utilizzata per un numero di utenti superiore rispetto a quelli previsti dalla licenza originale.