Tratto dallo speciale:

Riforma del Lavoro: ecco i nuovi contratti flessibili

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Luglio 2012
Aggiornato 31 Agosto 2012 11:02

logo PMI+ logo PMI+
Apprendistato, part-time, somministrazione, voucher, lavoro intermittente: ecco cosa cambia con la riforma del lavoro in materia di assunzioni e flessibilità in entrata.

La Riforma del Lavoro approvata in Parlamento non cambia solo le regole su ammortizzatori sociali e licenziamenti (articolo 18)  ma anche quelle sulle assunzioni (flessibilità in entrata) per quanto riguarda i contratti flessibili:

Inoltre, sono contemplate misure ad hoc per apprendistato, contratti part-time, lavoro accessorio e con contratto di somministrazione.
Vediamo una breve panoramica.

Part-time

La Riforma introduce una stretta  nel caso di contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto: i contratti collettivi di lavoro possono consentire al lavoratore di richiedere la modifica o l’eliminazione delle clausole flessibili o elastiche (che riguardano la possibilità di cambiare la collocazione temporale della prestazione lavorativa).

Lavoro intermittente

Per questo tipo di prestazioni lavorative (di carattere discontinuo o intermittente) cambiano i limiti di età. Il contratto intermittente può sempre essere applicato ai lavoratori (anche se non lo prevede specificamente la contrattazione collettiva):

  • sotto i 24 anni (prima erano 25),
  • sopra i 55 anni (prima erano 45).

La riforma introduce anche l’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, della durata del contratto prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni. La comunicazione va fatta con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. La violazione è punita con una sanzione da 400 a 2400 euro.

E’ abrogato il lavoro intermittente con contratto week-end.

Associazione in partecipazione

La riforma introduce un tetto numerico per cui non si può superare il limite di tre associati per la stessa attività (con l’eccezione di coniugi o parenti fino al terzo grado).

Lavoro accessorio

Si tratta delle prestazioni di lavoro pagate attraverso i voucher, su cui ci sono parecchi cambiamenti. Per quanto riguarda i voucher in agricoltura, possono utilizzarli solo le aziende sotto i 7mila euro di fatturato, mentre quelle di dimensioni maggiori possono applicarli solo a pensionati e studenti con meno di 25 anni.

I compensi di questo tipo non possono superare i 5mila euro annui (nei confronti della totalità dei committenti) e i 2mila euro per ciascun committente.

Somministrazione

Anche nel caso della somministrazione, come nei contratti a termine, il causalone (ovvero l’indicazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative per mettere un termine al contratto) è necessario solo per durata superiore a un anno. I contratti di somministrazione concorrono al raggiungimento dei 36 mesi dopo i quali non si possono più fare contratti a termine (solo tempo indeterminato).

Anche sui contratti a termine in somministrazione si paga l’aliquota addizionale dell’1,4% per finanziare l’Aspi.

Apprendistato

La riforma del lavoro introduce la durata minima del contratto di apprendistato a sei mesi. Unica eccezione, i lavori stagionali per i quali si rimanda a eventuali disposizioni diverse che devono però essere previste dai rispettivi contratti collettivi).

Ci sono poi due novità sul numero di apprendisti che un’azienda può assumere:

  • Rapporto fra lavoratori qualificati e apprendisti per assunzioni da gennaio 2013:
    2/3 per aziende oltre 15 dipendenti
    – 1/1 per aziende sotto 10 dipendenti
    – 0/3 per aziende senza maestranze qualificate.
    Per le imprese artigiane restano in vigore le precedenti regole (art. 4, legge n. 443/1985).
  • Assunzione di nuovi apprendisti in aziende sopra i 10 dipendenti, subordinata alla trasformazione di almeno il 50% degli apprendisti assunti negli ultimi tre anni (escludendo eventuali casi di recesso nel periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).
    – Diversamente, si può assumere un solo apprendista in più rispetto a quelli confermati (o comunque uno solo).
    – Se l’azienda non rispetti i limiti gli apprendisti sono automaticamente considerati assunti a tempo indeterminato.
    – Nei primi 3 anni dall’entrata in vigore della Riforma (fino all’estate 2015) il tetto scende al 30%
    .