La Riforma del Lavoro approvata in Parlamento non cambia solo le regole su ammortizzatori sociali e licenziamenti (articolo 18) ma anche quelle sulle assunzioni (flessibilità in entrata) per quanto riguarda i contratti flessibili:
- contratti a termine (a tempo determinato)
- co.co.pro (a progetto)
- partite IVA (consulenze)
- tirocini (stage)
Inoltre, sono contemplate misure ad hoc per apprendistato, contratti part-time, lavoro accessorio e con contratto di somministrazione.
Vediamo una breve panoramica.
Part-time
La Riforma introduce una stretta nel caso di contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto: i contratti collettivi di lavoro possono consentire al lavoratore di richiedere la modifica o l’eliminazione delle clausole flessibili o elastiche (che riguardano la possibilità di cambiare la collocazione temporale della prestazione lavorativa).
Lavoro intermittente
Per questo tipo di prestazioni lavorative (di carattere discontinuo o intermittente) cambiano i limiti di età. Il contratto intermittente può sempre essere applicato ai lavoratori (anche se non lo prevede specificamente la contrattazione collettiva):
- sotto i 24 anni (prima erano 25),
- sopra i 55 anni (prima erano 45).
La riforma introduce anche l’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, della durata del contratto prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 giorni. La comunicazione va fatta con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. La violazione è punita con una sanzione da 400 a 2400 euro.
E’ abrogato il lavoro intermittente con contratto week-end.
Associazione in partecipazione
La riforma introduce un tetto numerico per cui non si può superare il limite di tre associati per la stessa attività (con l’eccezione di coniugi o parenti fino al terzo grado).
Lavoro accessorio
Si tratta delle prestazioni di lavoro pagate attraverso i voucher, su cui ci sono parecchi cambiamenti. Per quanto riguarda i voucher in agricoltura, possono utilizzarli solo le aziende sotto i 7mila euro di fatturato, mentre quelle di dimensioni maggiori possono applicarli solo a pensionati e studenti con meno di 25 anni.
I compensi di questo tipo non possono superare i 5mila euro annui (nei confronti della totalità dei committenti) e i 2mila euro per ciascun committente.
Somministrazione
Anche nel caso della somministrazione, come nei contratti a termine, il causalone (ovvero l’indicazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative per mettere un termine al contratto) è necessario solo per durata superiore a un anno. I contratti di somministrazione concorrono al raggiungimento dei 36 mesi dopo i quali non si possono più fare contratti a termine (solo tempo indeterminato).
Anche sui contratti a termine in somministrazione si paga l’aliquota addizionale dell’1,4% per finanziare l’Aspi.
Apprendistato
La riforma del lavoro introduce la durata minima del contratto di apprendistato a sei mesi. Unica eccezione, i lavori stagionali per i quali si rimanda a eventuali disposizioni diverse che devono però essere previste dai rispettivi contratti collettivi).
Ci sono poi due novità sul numero di apprendisti che un’azienda può assumere:
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Rapporto fra lavoratori qualificati e apprendisti per assunzioni da gennaio 2013:
– 2/3 per aziende oltre 15 dipendenti
– 1/1 per aziende sotto 10 dipendenti
– 0/3 per aziende senza maestranze qualificate.
Per le imprese artigiane restano in vigore le precedenti regole (art. 4, legge n. 443/1985).
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Assunzione di nuovi apprendisti in aziende sopra i 10 dipendenti, subordinata alla trasformazione di almeno il 50% degli apprendisti assunti negli ultimi tre anni (escludendo eventuali casi di recesso nel periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).
– Diversamente, si può assumere un solo apprendista in più rispetto a quelli confermati (o comunque uno solo).
– Se l’azienda non rispetti i limiti gli apprendisti sono automaticamente considerati assunti a tempo indeterminato.
– Nei primi 3 anni dall’entrata in vigore della Riforma (fino all’estate 2015) il tetto scende al 30%.