Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012, che regola le modalità con cui le imprese creditrici possono ricevere il pagamento in titoli di stato dei crediti con la PA centrale per forniture di beni e servizi e per transazioni commerciali.
Si tratta di un decreto aggiuntivo rispetto ai quattro decreti presentati dal Governo lo scorso maggio per arginare il problema del ritardo nei pagamenti della PA (Pubblica Amministrazione centrale e locale) nei confronti delle imprese.
Pagamento Crediti commerciali in titoli di Stato: Decreto MEF
Il decreto concede la possibilità di richiedere che convertite i crediti da 1.000 euro in titoli di Stato – estinguendo così il debito – con un plafond massimo di 2 miliardi di euro.
I titoli assegnati ai creditori saranno Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro, a tasso d’interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate (determinato con il decreto di emissione dei Certificati e secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione).
In pratica, ai sensi del DL Liberalizzazioni (articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) le aziende che vantino crediti nei confronti delle amministrazioni statali per forniture di beni e servizi di ammontare (al netto degli interessi) complessivo superiore a mille euro possono chiederne l’estinzione mediante assegnazione di titoli di Stato.
Come fare richiesta
Per le imprese che intendano usufruire di questa opportunità è iniziato il conto alla rovescia, poiché la domanda per convertire crediti in titoli di stato deve essere inoltrata entro il 28 giugno ai competenti uffici dei Ministeri debitori.
Modello di domanda
Pagamento crediti PA in titoli di Stato
Il modello da utilizzare per inoltrare l’istanza di estinzione del debito tramite conversione in titoli di Stato sono quelli che si trovano in allegato al decreto ministeriale.
La domanda può essere consegnata a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data di spedizione).
Requisiti
L’iniziativa è rivolta ai titolari di crediti per transazioni commerciali o fornitura di beni e servizi, maturati entro il 31 dicembre 2011: «crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio». I crediti ammissibili devono:
- riguardare somme dovute da amministrazioni statali,
- essere riferiti a forniture avvenute ma non pagate
- devono riguardare debiti che andavano saldati entro entro il 2011 (residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio)
Istruttoria
La domanda di estinzione del debito tramite pagamento in titoli di Stato va inoltrata all’amministrazione debitrice, e nel caso in cui l’impresa creditrice nel frattempo si sia fusa o sia stata incorporata, deve essere presentata dalla società incorporante o da quella risultante dopo la fusione per poi essere sottoscritta dal creditore o dal rappresentante legale della società.
L’Amministrazione debitrice provvederà, una volta ricevuta la richiesta, ad avviare l’istruttoria.
Per l’estinzione dei debiti verrà data priorità ai crediti vantati dalle imprese con la PA in base a determinati requisiti (in ordine di tempo o di importo, ad esempio). I crediti in possesso dei requisiti verranno ordinati secondo ordine di precedenza:
– per anno, dal meno recente;
– nello stesso anno, secondo la data del titolo che da’ diritto al pagamento;
– nella stessa data, secondo gli importi meno elevati.
Gli elenchi finali verranno trasmessi entro il 31 ottobre 2012 al Dipartimento del Tesoro del MEF l’elenco dei creditori con gli importi da estinguere fino ad esaurimento fondi (2 mld di euro). Se però le richieste dovessero superare il plafond si procederà con un successivo decreto ad incrementare il fondo fino a 2,7 mld di euro.
La misura è comunque spiegata in dettaglio dalla Circolare 23/2012 della Ragioneria Generale dello Stato (Circolare RGS attuativa del DM 22 maggio 2012).