Online i modelli di domanda che le imprese creditrici possono utilizzare per fare istanza di certificazione del credito vantato nei confronti della PA centrale: è infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF del 22 maggio scorso (scarica il testo integrale), che disciplina la compensazione tra crediti e debiti delle imprese.
Decreto MEF su Certificazione crediti PA centrale
Crediti verso la PA centrale
Si tratta del primo fra i quattro decreti annunciati dal Governo per arginare la piaga del ritardo nei pagamenti della PA e mira a portare liquidità per circa 20-30 miliardi nelle casse delle imprese.
L’opzione è aperta a tutte le aziende che abbiano crediti «non prescritti, certi, liquidi ed esigibili» nei confronti dello Stato. La certificazione così ottenuta non pregiudicherà il diritto del creditore agli interessi sui crediti in questione.
Come sfruttare la certificazione
Anche se questo primo decreto riguarda solo la certificazione dei crediti verso le amministrazioni centrali (PA centrale, ossia lo Stato) – «somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali» – si potrà fare domanda di compensazione anche per debiti locali.
In particolare, si può sfruttare la certificazione dei crediti con la PA centrale per ottenere la:
- compensazione dei debiti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012 (tributi erariali, regionali, locali, crediti verso INPS ed INAIL);
- anticipazione dalla banca, anche con il sostegno del Fondo Centrale di Garanzia;
- cessione del proprio credito.
Il modello di domanda
Il decreto in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 illustra la procedura: l’azienda o il professionista compila i modelli di domanda (allegati al decreto), in attesa che sia predisposta un’apposita piattaforma elettronica per fare tutto sul web (e per i quali si predispone il modello di rilascio della ricevuta dell’istanza).
Nell’istanza di certificazione (allegato 1) bisogna indicare dati anagrafici ed estremi del credito (somma dovuta, fattura o parcella).
L’Amministrazione deve dare risposta entro 60 giorni, accogliendo l’istanza e producendo la relativa certificazione (modulo allegato 2 al decreto), oppure rigettando la richiesta, nel caso in cui la ritenga insussistente o non corretta.
La procedura
Se entro 60 giorni l’Amministrazione non risponde, l’impresa può «presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’Amministrazione o ente debitore».
Ricevuta del Commissario ad acta
Modello di Ricevuta della Ragioneria territoriale
Per i crediti che superano i 10mila euro, l’Amministrazione verifica (in base al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art 48-bis) se ci siano cartelle di pagamento pendenti a nome dello stesso creditore, ed eventualmente ne dà atto nella certificazione, che viene resa al lordo delle somme ancora dovute, di cui indica l’importo.
Si ricorda infine che la certificazione non viene rilasciata per crediti sui quali è pendente un procedimento giurisdizionale.
Crediti verso le PAL
Un secondo decreto – la cui pubblicazione in G.U. si attende ancora – servirà per ottenere la certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti locali.