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Dichiarazioni imprese: guida alle novità 2012

di Barbara Weisz

15 Giugno 2012 16:00

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Guida ASSONIME con i chiarimenti interpretativi sulle novità fiscali del 2012 per le imprese in materia di ACE, IRAP, riporto perdite, istanze di rimborso e ravvedimento operoso.

Guida alle novità normative e fiscali che hanno effetti sulle dichiarazioni dei redditi 2012 per quanto riguarda i modelli UNICO 2012 SC e IRAP 2012 e il versamento delle relative imposte a carico delle imprese.

A fare il punto è la Circolare n.18/2012 di ASSONIME, che analizza la prima volta dell’ACE, le nuove deduzioni IRAP ed IRES e i nuovi criteri di riporto delle perdite. La Circolare fornisce anche approfondimenti sulle decisioni giurisprudenziali e sugli aspetti interpretativi relativi a:

  • Imposte sui redditi e IRAP
  • Modelli di dichiarazione UNICO 2012-SC e IRAP 2012
  • novità in materia di reddito d’impresa e IRAP
  • Modalità e termini di versamento
  • Determinazione degli acconti

ACE: chiarimenti

L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stato introdotto dalla manovra finanziaria Monti (Decreto Salva Italia):  incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, tecnicamente è una deduzione (dal reddito complessivo netto) degli utili reinvestiti.

Al rendimento nozionale (variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) si applica un’aliquota del 3% (per i primi tre anni, poi verrà rivista) .

Nella Comunicazione Tributaria 20 marzo n.7 si sottolinea che l’ACE interviene dopo aver determinato il reddito complessivo netto già ridotto di eventuali perdite pregresse: «ne deriva che non può generare una perdita fiscale o una maggior perdita fiscale per l’impresa», ma quando il rendimento nozionale supera il reddito complessivo netto dichiarato «può essere computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi di imposta successivi».

Le modalità attuative dell’ACE sono contenute dal Decreto 14 marzo 2012 del Ministero dell’Economia del 14 marzo 2012 (disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l’Aiuto alla crescita economica).

Dall’incentivo riservato ai soggetti IRES restano escluse le società di comodo (società non operative) e le controllate estere.

IRAP e IRES

Un’altra novità del Salva Italia è la deducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro dall’IRES.

La deduzione in fase di autoliquidazione delle imposte sarà applicabile con la dichiarazione sui redditi 2012, che si presenterà nel 2013. Per lIRAP relativa ai periodi precedenti, compresi i versamenti eseguiti nel 2011 (saldo IRAP 2010 e acconti 2011), si può formulare istanza di rimborso.

Riporto delle perdite

La manovra finanziaria di luglio 2011 (D.L. n. 98/2011,convertito  nella legge n. 111/ 2011) prevede nuovi criteri di utilizzo delle perdite fiscali (modificando l’articolo 84 del Tuir, il esto unico delle imposte sui redditi) in tema di riporto delle perdite.

In sintesi, le perdite sono utilizzabili in compensazione fino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta, senza più limiti temporali di riporto.

Nel caso di nuove attività, le perdite dei primi tre anni fiscali sono invece utilizzabili entro il limite dell’intero reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta.

Secondo l’interpretazione di ASSONIME e dell’Agenzia delle Entrate, le nuove regole possono essere utilizzate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 6 luglio 2011, ma possono riferirsi anche alle perdite maturate nei periodi precedenti.

Istanze di rimborso

Nulla di definitivo sul problema interpretativo legato alle due diverse sentenze della Cassazione (fra l’altro, depositate lo stesso giorno, il 4 aprile 2012) sulle istanze di rimborso di versamenti diretti (ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, art 38)  in materia di individuazione dei termini.

  1. La sentenza n.5373 rigetta il ricorso di un contribuente (una srl) stabilendo che la possibilità di rettificare una dichiarazione scade al termine previsto per la dichiarazione successiva (cioè dell’anno dopo), in base al comma 8 bis dell’articolo 2 del dpr 322/1998.
  2. La sentenza 5399 accoglie il ricorso di un’impresa individuando il termine per chiedere il rimborso nei 48 mesi successivi alla data del versamento, in base all‘art 38 del dpr 602/1973.

Si auspica pertanto un nuovo pronunciamento in materia da parte dell’Agenzia delle Entrate, a conferma di quello già espresso con la circolare del 2008, di fatto conforme alla sentenza 5399 (termine entro 48 mesi).

Versamenti

ASSONIME conferma la possibilità di effettuare il versamento entro il cosiddetto termine lungo, ovvero entro 30 giorni dal termine ordinario, con una maggiorazione dell0 0,40%, come previsto dall‘art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001, pur con le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate in caso di ravvedimento lungo, 30 giorni, per correggere errori.

Un precedente positivo, nel senso del contribuente, è rinvenibile nella Risoluzione n. 67/E dell’Agenzia delle Entrate  del 2011, che accetta il ravvedimento operoso riferito a una parte di quanto dovuto.