L’ultima manovra finanziaria ha introdotto l’IMU sostituendola alla vecchia ICI, ma con quali effetti sulle imprese?
Rincaro imposta
Per prima cosa, sarà ogni impresa a pagare l’IMU: direttamente se è proprietaria di fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli; indirettamente se è affittuaria e quindi soggetta agli inevitabili effetti distorsivi sul mercato immobiliare (rincari sui contratti di locazione).
Tutto questo con ampi rischi di incostituzionalità se non si provvederà a predisporre una IMU differenziata che equipari il trattamento fiscale per le due categorie di imprese.
Nessuna deducibilità
Oltre all’esborso maggiorato rispetto all’ICI, non va dimenticato che la nuova imposta sugli immobili è indeducibile dal reddito d’impresa (IRPEF/IRES) e dalla base imponibile IRAP. Se non altro è possibile compensare l’IMU con qualsiasi credito fiscale o contributivo (D.Lgs 241/1997).
Acconto e conguaglio IMU
L’imposta viene calcolata a partire dalla rendita catastale dell’immobile a cui si applica prima un coefficiente di rivalutazione e poi il moltiplicatore di riferimento, ed infine l’aliquota. Spetta ai Comuni deliberare l’aliquota per il saldo 2012 (tra 0,46% e 1,06%) rispetto a quella ordinaria (0,76%) utilizzata per l’acconto IMU, modificabile dello 0,3% in eccesso o difetto con 3 eccezioni:
- aliquota fino a 0,4% per “immobili non produttivi di reddito fondiario, quelli posseduti da soggetti IRES e quelli affittati”;
- aliquota fino a 0,38% per fabbricati realizzati da ditta costruttrice destinati alla vendita e non locati per un periodo che non superi i 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- aliquota ridotta dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, che i Comuni possono ridurre a 0,1%.
Il vero salasso è atteso al momento del conguaglio di fine anno: per il 2012, infatti, il gettito IMU per gli immobili delle imprese (e per tutti quelli diversi dalla prima casa) viene suddiviso a metà con lo Stato, per cui i Municipi difficilmente si troveranno nelle condizioni di prevedere aliquote inferiori a quelle ordinarie.
Base imponibile IMU
Alcuni emendamenti al Decreto di semplificazioni fiscale (D.L. 16/2012) hanno previsto interessanti modifiche alla determinazione della base imponibile IMU:
- esenzione per fabbricati rurali strumentali nei Comuni di montagna sopra i 1.000 metri;
- riduzione al 25% della base imponibile per imprenditori agricoli professionali;
- riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- moltiplicatore per terreni agricoli da 130 a 135.
Pagamento IMU
L’imposta va pagata mediante Modello F24 anche per più immobili e per città diverse attraverso un unico versamento. I codici tributo da inserire nell’F24 sono:
- 3912 per l’abitazione principale;
- 3913 per fabbricati rurali ad uso sperimentale;
- 3914 per la quota comunale su terreni;
- 3915 per la quota erariale su terreni;
- 3916 per la quota comunale su aree edificabili;
- 3917 per la quota erariale su aree edificabili;
- 3918 per la quota comunale su altri fabbricati;
- 3919 per la quota erariale su altri fabbricati.
Su ogni rigo del modello è necessario inserire il codice catastale del Comune, barrare la casella acconto o saldo (o entrambi) e aggiungere il numero di immobili a cui la riga si riferisce.