Fisco più severo, anzi più caro, per le liquidazioni molto ricche a fine lavoro, assoggettate da quest’anno a tassazione ordinaria oltre un certo tetto, dopo il quale si perde il diritto alla tassazione agevolata del TFR.
Lo stabilisce la manovra finanziaria di fine 2011 – il Salva Italia di Monti (Dl 201/2011, convertito con la legge 214 del 22 dicembre 2011 – con la norma su compensi e indennità percepiti da amministratori di società di capitali (in denaro o stock option) maturate dopo l’1 gennaio 2011.
Voci di reddito e nuova tassazione
La norma si applica alla quota eccedente il milione di euro della retribuzione normalmente sottoposta a tassazione separata: TFR, indennità percepite a fine rapporto come gli una tantum dei dopo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o gli incentivi all’esodo (in sostanza tutti i redditi costituiti nel corso di più annualità e che non possono concorrere alla formazione del reddito complessivo).
Il riferimento normativo è il Tuir, testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato a settembre 2011), all’articolo 17, commi a) e c). Le modalità per l’applicazione della nuova norma sulle super liquidazioni sono contenute nella circolare 3/E del 28 febbraio 2012 dell’Agenzia delle Entrate.
Il reddito complessivo
Si sottopone a tassazione ordinaria, facendola confluire nel reddito complessivo, solo la parte eccedente il milione di euro. Per riuscire a calcolarlo, ecco le indicazioni:
- anteporre le “altre indennità e somme” comprese quelle non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, a cominciare da quelle di più recente maturazione;
- segnare TFR e indennità equippollenti tenendo conto di quelle di più recente maturazione;
- nel caso in cui il TFR superi il milione di euro sarà assoggettato a tassazione ordinaria l’importo maturato a cominciare da quello più recente;
- nel caso siano state erogate altre somme e indennità in un periodo determinato, e il TFR in un periodo di imposta successivo, la tassazione ordinaria si potrà applicare già nel periodo in cui la somma delle indennità supererà complessivamente il milione di euro.
Calcolo eccedenza
La verifica del superamento della soglia di un milione deve essere effettuata alla luce delle indennità erogate al lordo di riduzioni e deduzioni previste dalla tassazione separata.
E’ necessario accertare anche eventuali anticipazioni pregresse relative al TFR con diritto alla percezione a partire dall’1 gennaio 2011: se queste sono già superiori al milione di euro, è evidente che la parte in eccesso partecipa alla formazione del reddito complessivo.
Adempimenti per sostituti d’imposta
Tenuto conto del limite temporale previsto, i sostituti d’imposta devono rideterminare la tassazione alla quale sottoporre le indennità e le somme che rientrano nella fattispecie analizzata, liquidando l’imposta dovuta a tassazione separata, quella a tassazione ordinaria, e quella, se presente, dovuta ad altro titolo.
Il pagamento deve essere comunicato al soggetto che riceve interessato tramite CUD.
Se le somme cedute per la tassazione separata sono eccedenti rispetto a quelle dovute, verranno considerate come acconto per la tassazione ordinaria dovuta, e la compensazione sarà evidenziata nel prospetto ST del Modello 770 Semplificato.
La tassazione ordinaria si applica ai soggetti passivi IRPEF in Italia ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. a del Tuir, che possono anche non risiedere sul territorio nazionale ma che abbiano maturato il diritto a recepire compensi e indennità a decorrere dal primo gennaio 2011.
Non rientrano nella fattispecie gli eredi del beneficiario deceduto: in questo caso si applica la tassazione separata anche per le somme eccedenti il limite previsto.