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Immobili e attività all’estero: come versare l’imposta

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 7 Giugno 2012
Aggiornato 12 Giugno 2012 14:30

Immobili e attività all'estero: il vademecum dell'Agenzia delle Entrate per il versamento delle imposte, anche in caso di operazioni di emersione (scudo fiscale).

Non è solo l’IMU in Patria a far perdere il sonno ai contribuenti italiani, visto che anche le attività finanziarie, gli immobili e terreni detenuti all’estero sono soggetti alla tassazione italiana:  l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili detenuti all’Estero) è una delle novità della manovra finanziaria di fine 2011, che entra in vigore con la prossima dichiarazione dei redditi 2012.

Le disposizioni attuative dei commi 13 e 18 dell’ articolo 19, Dl n. 201/2011 sono contenute nel nuovo provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce quello emanato il 14 febbraio.

L’imposta deve essere pagata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte. Non è obbligatorio versare prima un acconto ma è possibile rateizzare gli importi dovuti.

Sia per gli immobili che per le attività finanziarie all’estero, è possibile applicare la detrazione di un credito d’imposta pari alla tassa versata nell’anno di riferimento nello Stato in cui si trova l’immobile o in cui sono detenute le attività finanziarie.

Fabbricati e terreni

Viene chiarito che ad essere soggetti al tributo per l’anno d’imposta 2011 sono anche fabbricati e terreni oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione o quella del rimpatrio giuridico.

L’imposta è pari allo 0,76% del valore dell’immobile e deve essere calcolata sui reali mesi di possesso, prendendo per intero il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 giorni.
In caso di importo inferiore ai 200 euro l’imposta non va pagata.

Solo per gli immobili situati in Paesi della UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni il valore dell’immobile da considerare è quello catastale utilizzato nel Paese in cui si trova l’immobile, altrimenti si fa riferimento al valore riportato sugli atti o a quello di mercato.

In caso di prime case e pertinenze di chi lavora all’estero per lo Stato italiano o per un suo Ente locale o presso organizzazioni internazionali si applica l’aliquota dello 0,4% e la detrazione di 200 euro maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, se residente, fino ad un massimo di 400 euro. In pratica, le regole che ormai ben conosciamo per l’IMU!

Attività finanziarie

Anche per quanto riguarda le attività finanziarie detenute all’estero l’imposta si paga in proporzione ai giorni di detenzione e alla percentuale di possesso in caso di attività contestate. Il tributo è pari all’1 per mille per il 2011 e il 2012 e all’1,5 per mille a a partire dal 2013.

Anche per le attività finanziarie l’imposta si paga anche per quelle oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione, ma non sono ritenute attività all’estero le attività finanziarie rimpatriate.

Per il calcolo della base imponibile “il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute”.

Nel caso in cui il valore medio di giacenza annuo non superi complessivamente 5mila euro non è dovuta nessuna imposta.

Nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute in Paesi della UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è la stessa prevista in Italia.