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Conti deposito: regole attuative su imposta di bollo

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 6 Giugno 2012
Aggiornato 7 Giugno 2012 12:24

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In Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa le modalità di applicazione dell'imposta di bollo su conti deposito prevista dalla Manovra Finanziaria e DL Fiscale: le regole del MEF.

Pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto che fissa le regole attuative sulle modalità di applicazione dell’imposta di bollo sul risparmio – prevista dal Dl 201/2011 (c.d. Manovra Salva Italia) – compresi i conti deposito bancari e postali, come previsto dal Decreto Fiscale (art. 8, comma 13).

Il decreto, approvato dal MEF il 24 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno.

L’imposta di bollo sugli strumenti finanziari (poi estesa ai conti deposito) è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012: il minimo è stato fissato a 34,20 euro per le persone fisiche, mentre per imprese e professionisti è pari a 100 euro.

In generale, il calcolo dell’imposta di bollo è proporzionale alla somma depositata: 0,1% per il 2012 per un massimo di 1.200 euro;  0,15% dal 2013, senza alcun tetto.

Da precisare che per le persone fisiche l’imposta di bollo risparmia i depositi minimi, e si applica solo per conti oltre i 5mila euro, calcolata sulla somma totale che il cliente tiene depositata presso lo stesso istituto di credito, anche se in più conti separati ad egli stesso intestati.

L’imposta di bollo viene versata annualmente e una sola volta l’anno, viene trattenuta direttamente dall’Istituto presso il quale si ha il conto corrente o il libretto di risparmio (banca o Posta) al momento della rendicontazione.