Nuovi dettagli sulla moratoria dei debiti per le PMI: pubblicati ulteriori dettagli sull’accordo sottoscritto tra ABI, associazioni delle imprese, Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico. In particolare, arrivano chiarimenti sui requisiti per accedere al congelamento delle rate su mutui e leasing, nonché a nuovi finanziamenti 2012.
Le misure riproposte nella moratoria dei debiti delle PMI del 28 febbraio 2012 sono del tutto analoghe a quelle già messe a disposizione con l’Avviso comune del 3 agosto 2009, al quale ha poi fatto seguito l’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011, ma vi sono alcune differenze, che l’ABI ha ritenuto opportuno chiarire.
Beneficiari della moratoria
Innanzi tutto l’ABI chiarisce che l’accordo per la moratoria dei debiti riguarda le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria appartenenti a qualsiasi settore, comprese le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le ditte individuali e i professionisti (se il prestito è richiesto ai fini dell’attività lavorativa).
Condizione necessaria per l’accesso all’iniziativa è che l’impresa sia fondamentalmente sana, quindi con “adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa” e di non aver accumulato rate scadute, non pagate o pagate solo parzialmente da oltre 90 giorni.
Elenco banche aderenti alla moratoria 2012
Sospensione dei mutui
La sospensione delle rate può avvenire per un periodo massimo di 12 mesi sulle quote capitali delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ovvero dei mutui di durata originaria superiore ai 18 mesi. Rientrano nell’iniziativa anche le operazioni di leasing che beneficino di agevolazioni pubbliche.
Come per l’Avviso comune, rientrano nell’accordo le operazioni di mutuo, ipotecari e non, che prevedano un piano di ammortamento e che non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine. Restano invece esclusi i conti correnti ipotecari.
Ovviamente, il mutuo doveva risultare già in essere alla data di stipula dell’accordo (28 febbraio 2012) e l’impresa richiedente non deve aver usufruito precedentemente della moratoria ABI relativa all’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011, ma può richiedere l’allungamento del mutuo chi ha aderito all’Accordo Comune. Può usufruirne inoltre l’impresa che abbia giovato di una sospensione analoga concessa discrezionalmente dalla banca.
In questi casi, chiarisce l’ABI, “l’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
Le domande di allungamento di mutui che al 31 dicembre 2012 dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013”.
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Per i mutui in preammortamento con periodo del preammortamento in essere al 28 febbraio 2012 questo deve terminare prima del 31 dicembre 2012, altrimenti il mutuo non rientra nell’accordo, poiché in tale data termina il periodo di validità dell’iniziativa.
Spese moratoria
L’ABI precisa poi che le operazioni “non possono comportare l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l’operazione di cui sarà fornita adeguata evidenza” e che “la banca ha la facoltà di ricorrere ad un notaio”.