Cambia la normativa sulla base imponibile IVA, come previsto dalla legge 88 del 7/7/2009 (comunitaria 2008) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 – per le operazioni senza corrispettivo: si passa dal criterio del valore normale a quello del costo.
Le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee previste dalla legge comunitaria 2008 entrano in vigore dal 27 settembre, ovvero dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta.
L’allineamento alla normativa comunitaria riguarda in particolare le operazioni senza corrispettivo, stabilendo (lettera c del nuovo art. 13) che per le cessioni e prestazioni gratuite, l’autoconsumo e le assegnazioni ai soci, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o in alternativa dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, valutati nel momento in cui sono state effettuate tali operazioni.
La stessa modalità vale anche per le operazioni intracomunitarie senza corrispettivo (art. 43 del dl n. 331193). L’operazione di introduzione di beni provenienti da altro stato membro per le esigenze dell’impresa viene assimilata all’acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38, e. 3, lett. b del dl 331193, mentre l’invio di beni in altro stato membro per le esigenze dell’impresa, è assimilato alla cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del dl 331/93.
Analogamente (lettera e) per k prestazioni gratuite o «autoconsumate», la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione delle prestazioni.
La scelta di utilizzare il criterio del prezzo di costo è stata fatta a livello comunitario per rendere la tassazione più semplice ed equa, senza aggiungere alcun valore aggiunto inesistente.
Per quanto concerne le operazioni fra soggetti collegati, il comma 3 prevede alle lettere a), b) e c) determina come base imponibile, in luogo del corrispettivo, il valore normale in caso di:
- operazioni imponibili effettuate, per un corrispettivo inferiore al valore normale, nei confronti di un soggetto con diritto alla detrazione limitato per effetto del prorogata;
- operazioni esenti effettuate, per un corrispettivo inferiore al valore normale, da un soggetto con limitato diritto alla detrazione;
- operazioni imponibili, o assimilate ai fini del diritto alla detrazione, effettuate per un corrispettivo superiore al valore normale da un soggetto con limitato diritto alla detrazione.
Per i veicoli e telefonini a disposizione dei dipendenti la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.