In tema di apprendistato e delle novità introdotte dal Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012) si è recentemente pronunciato il Ministero della Giustizia, precisando che la nuova durata del tirocinio in azienda – finalizzato all’accesso alle professioni regolamentate da un Ordine – deve essere rispettato solo per i tirocinanti che hanno iniziato l’iter a partire dal 24 gennaio 2012.
Questa, infatti, è la data di entrata in vigore del Decreto Liberalizzazioni e di conseguenza della norma (art. 9, co. 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) ivi contenuta che riduce la durata complessiva dell’apprendistato per i tirocinanti che aspirano ad accedere a professioni regolamentate.
Più in particolare «la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi».
La nuova norma va applicata esclusivamente a partire dal 24 gennaio 2012,visto che sia per imprese sia per i tirocinanti non è previsto alcun periodo transitorio precedentemente all’entrata in vigore del Dl liberalizzazioni, come peraltro previsto dai principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo (art. 11, disp. prelim. al cod. civ.).
Ovviamente, come per la durata complessiva dell’apprendistato, anche le nuove modalità di svolgimento dello stesso trovano applicazione solo successivamente al 24 gennaio 2012.
In questo modo viene garantita la continuità dei piani di formazione stabiliti inizialmente tra apprendista e impresa, senza stravolgere la preparazione professionale del tirocinante e quindi senza compromettere la sua ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione.