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Dichiarazione dei redditi 2012: istruzioni 730 per sostituti d’imposta

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Maggio 2012
Aggiornato 26 Aprile 2016 09:03

Istruzioni per datori di lavoro che fungono da sostituti d'imposta su modello 730/2012 dei dipendenti e conguagli in busta paga: scadenze, ricezione telematica dei risultati contabili, credito d'imposta, IMU, casi particolari, cedolare secca.

I contribuenti che presentano il modello 730 e le aziende che fungono da sostituto d’imposta quest’anno devono affrontare tante novità: per fare chiarezza l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E, una sorta di vademecum per sostituti d’imposta, CAF e professionisti con le  istruzioni per il 730/2012.

In esso sono contenute tutte le indicazioni su modalità di compilazione, scadenze, conguagli da operare sul modello 730 2012, primo anno in cui i datori di lavoro sono stati chiamati a segnalare l’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili dei propri dipendenti, per poi fare le varie operazioni.

Adempimenti e scadenze per il datore di lavoro

Possono effettuare la dichiarazione dei redditi con il 730 2012 i lavoratori dipendenti o assimilati (come i co.co.pro.) per i redditi da lavoro autonomo senza partita IVA oltre che i pensionati. In più, vi rientrano anche alcuni casi particolari:

  • dipendenti a termine con contratti di lavoro inferiore a un anno a patto che il rapporto di lavoro duri almeno da aprile a luglio 2012 (per il personale della scuola, il contratto deve durare almeno da settembre 2011 a giugno 2012, in pratica l’intero anno scolastico),
  • collaboratori coordinati e continuativi almeno da giugno a luglio 2012.

I contribuenti che si avvolgono del sostituto d’imposta (il datore di lavoro) hanno già presentato la dichiarazione entro il 16 maggio 2012, e devono riceverne copia elaborata entro il 15 giugno 2012, mentre si ha tempo fino al 2 luglio 2012 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che invece scelgono l’assistenza di un CAF o di un professionista abilitato hanno tempo fino al 20 giugno 2012 per la presentazione, e ne riceveranno la copia e il relativo prospetto di liquidazione entro il 2 luglio 2012, con trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 12 luglio.

Indirizzo telematico

L’obbligo, valido per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di segnalare l‘indirizzo telematico all’Agenzia delle Entrate è una delle novità del 2012, e la circolare dell’Agenzia contiene le necessarie spiegazioni in proposito.

Il modello 730-4 da utilizzare, in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2012, è la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate“, disponibile sul sito dell’Agenzia, sezione “Cosa devi fare – Comunicare dati – Richiesta per ricezione dei 730-4“.

La comunicazione non deve essere presentata dai sostituti che hanno già comunicato l’indirizzo telematico nel 2011 e non devono modificare i dati.

Presso l’indirizzo telematico indicato, il sostituto d’imposta riceverà i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti e potrà effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente in busta paga.

CAF e professionisti devono inviare all’Agenzia i risultati contabili del 730, parte integrante della dichiarazione, entro il 12 luglio 2012.

Una precisazione importante riguarda i contributi INPDAP ed ENPALS, Enti soppressi dal primo gennaio 2012. I relativi contributi vanno ora all’INPS. Ne deriva che «quest’anno la fornitura dei dati relativi al modello 730-4 all’INPS comprende anche la trasmissione degli esiti di liquidazione relativi a quei contribuenti che precedentemente avevano come sostituto d’imposta l’INPDAP e l’ENPALS evidenziando il codice sede indicato nel modello 730/2012 nell’analogo campo appositamente previsto nel 19 record di testa tipo “0”». I relativi codici tributo sono:

  • 111”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti il cui sostituto d’imposta nel 2011 è stato l’INPS;
  • 222”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti il cui sostituto d’imposta nel 2011 è stato l’INPDAP;
  • 333”, dati mod. 730-4 riferiti a contribuenti il cui sostituto d’imposta nel 2011 è stato l’ENPALS.

Cedolare secca

È il decreto legislativo n. 23 del 2011 (art. 3) ad aver introdotto per i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento su immobili locati ad uso abitativo, la possibilità di scegliere la cedolare secca. L’imposta come è noto prevede un’aliquota del 19% e 21% (a seconda del tipo di contratto), sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

L’Agenzia fornisce alcune precisazioni utili in materia:

  • il contribuente che ha versato l’acconto della cedolare secca, può indicare questa operazione nella dichiarazione.
  • Il contribuente che non ha versato l’acconto nelle date previste può ancora scegliere questa opzione avvalendosi del ravvedimento operoso.
  • Il contribuente che ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto IRPEF, può presentare istanza per la correzione del codice tributo oppure indicare il maggior versamento dell’acconto Irpef nel 730 come acconto della cedolare secca.

IMU

Un altro debutto nel 730 di quest’anno è quello dell’IMU, la nuova tassa sugli immobili che sostituisce la vecchia ICI. Qui l’Agenzia sottolinea che il contribuente può utilizzare l’eventuale credito d’imposta che risulta dalla dichiarazione per pagare l’IMU. Bisogna compilare il “quadro I IMU del modello 730“, e richiedere di utilizzare il credito per effettuare autonomamente, con il modello F24, il versamento dell’IMU 2012.

In questo caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto d’imposta rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per effettuare il versamento dell’IMU 2012.

Conguagli

Come ogni anno il sostituto d’imposta, quindi l’azienda, effettuerà le operazioni di conguglio a partire dalla busta paga di luglio. Per i pensionati, il conguaglio avverrà invece a partire da agosto o settembre.

Se prima dell’effettuazione dei conguagli interviene la cessazione del rapporto di lavoro (oppure l’aspettativa con assenza di retribuzione), il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40%  mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.

Nel caso invece di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2011 giugno 2012) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Casi particolari

I coniugi non legalmente separati possono presentare il 730 in forma congiunta (a meno che uno dei due non sia titolare di redditi non dichiarabili nel 730 o debba presentare il modello UNICO 2012 persone fisiche).

Se il contribuente ha fatto errori od omissioni nel 730, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2012, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.

Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In questo caso,  nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria.

Se il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3.