L’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’approvazione del modello F24 semplificato, con l’obiettivo di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di imposte a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali. Pertanto il modello F24 semplificato non può essere utilizzato per effettuare versamenti diretti all’INPS o ad altri Enti previdenziali e assicurativi.
Scarica il Modello F24 semplificato per il versamento IMU
Il modello F24 semplificato si compone di una singola pagina ed entrerà in vigore dal prossimo 1° giugno andando a sostituire il modello F24 predeterminato per i versamenti della nuova imposta sugli immobili (IMU), anche se permane la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.
Viene inoltre estesa la modalità di versamento mediante modello ”F24EP” per consentire agli Enti pubblici il versamento dell’IMU. In più «il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione», si legge in una nota.
Il modello F24 semplificato è reso disponibile gratuitamente nel formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Compilazione del modello F24 semplificato
La sezione «Motivo del pagamento» deve contenere, nella colonna «Sezione» l’indicazione del destinatario del versamento: «ER» (erario) o «RG» (regione) o «EL» (Ente locale). Le altre colonne sono riservate al codice tributo e al codice Ente.
I campi con lo sfondo grigio (ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione) sono riservati a chi utilizza il modello per i versamenti IMU.
Per l’IMU l’importo minimo viene stabilito dal Comune, visto che per i tributi locali si può scendere sotto la soglia stabilita dall’art. 25 legge n. 289/2002, mentre in generale per i tributi erariali questo è fissato a 12 euro.
Da quest’anno poi è possibile portare in compensazione i crediti maturati con i debiti contratti, ma solo relativi ai tributi indicati nello stesso modello F24, quindi non dell’INPS o di altri enti previdenziali. Il limite dell’importo compensabile è pari a 516.456,90 euro.