Il modello F24 deve essere accettato anche se non contiene l’indicazione del numero delle rate che il contribuente ha scelto per il pagamento IMU sulla prima casa.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, dopo che al caos sul calcolo IMU si è aggiunta una nuova complicazione.
Una delle difficoltà della nuova imposta municipale unica risiede infatti nel calcolo, che il contribuente deve effettuare da solo, magari utilizzando i tool per il calcolo IMU messi a disposizione anche dai Comuni, applicando aliquote (che tra l’altro potranno anche essere cambiate fino a fine settembre) e coefficienti diversi a seconda della tipologia di immobile.
E ora si aggiunge il problema relativo alla compilazione dell‘F24 per l’IMU e all’indicazione dell’opzione sulle rate.
Indicazione delle rate in F24
Molti i contribuenti che stanno provvedendo al nuovo adempimento fiscale. In migliaia però al momento di pagare l’acconto IMU (che va versato entro il 18 giugno) si sono visti rifiutare dagli sportelli di banche e poste i modelli presentati, perché compilati senza indicare il tipo di rateazione per la prima casa, ovvero se due o tre rate.
Immediato l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate: è vero, bisogna indicare il numero delle rate, ma gli sportelli devono comunque accettare anche i modelli che sono stati compilati senza questa indicazione.
Il numero delle rate va segnalato in F24 in corrispondenza del codice tributo 3912 (che riguarda appunto l’abitazione principale), nella colonna “rateazione“. Bisogna scrivere:
- 0101 per indicare la scelta di pagare l’acconto in un’unica rata a giugno (il 50% della tassa complessiva) e poi il saldo a dicembre (scadenze il 18 giugno e il 17 dicembre).
- 0102 per indicare la scelta di pagare un terzo a giugno, un terzo a settembre e il saldo a dicembre (scadenze 18 giugno, 17 settembre e 17 dicemebre).
La possibilità di pagare l’IMU sulla prima casa in tre rate è prevista dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, articolo 4, comma 5 lettera i).
F24 corretto anche senza le rate
Il problema è che le istruzioni operative diramate per la compilazione dell’F24 (n.35/E) sono del 12 aprile 2012, e non prevedono nulla in merito all’obbligo di indicare il numero delle rate. Par di capire che a indicare questa necessità sia stata, il 23 maggio, la stessa Agenzia delle Entrate. Risultato: banche e poste hanno rimandato indietro i contribuenti che non avevo compilato correttamente il modello.
Poi il 24 maggio l’Agenzia delle Entrate è corsa ai ripari spiegando che in effetti «ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU» si precisa che «è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno».
Ma «le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione», quindi da banche, uffici postali e agenti della riscossione.
Acconto IMU
Ricordiamo brevemente come si calcola l’acconto IMU sulla prima casa: rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicata per il coefficiente che per le abitazione è 160.
C’è poi la detrazione di 200 euro, che può essere maggiorata di 50 euro per ogni figlio convivente sotto i 26 anni (l’imposto complessivo di maggiorazione e detrazione non può superare i 600 euro).
A questo punto si divide per due nel caso in cui si scelga di pagare l’IMU in due rate, si divide per tre per il pagamento diluito in tre rate.