Cartelle esattoriali : l’ordinanza n. 6721 della Corte di Cassazione in tema di riscossione precisa che per poter contestare la mancata notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente deve prima impugnare l’avviso di mora.
La Corte, in pratica, ritiene inammissibili i ricorsi presentati in materia di riscossione delle imposte da contribuenti che abbiano ricevuto l’avviso di mora ma non lo abbiano impugnato.
Senza l’impugnazione, gli agenti della riscossione hanno il via libera: questo, perché l’avviso di mora non solo ha la funzione di notificare il mancato pagamento del debito tributario (concedendo al contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizione in tempi brevi), ma rappresenta anche un avviso della pretesa erariale.
In parole povere, nel caso in cui il contribuente non avesse ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale, l’avviso di mora renderebbe palese la sua esistenza.
Se ricevendo l’avviso di mora il contribuente non contesta la mancata notifica degli atti di imposizione, allora non avrà più il diritto di farlo successivamente, né relativamente ai provvedimenti, né sulla mora e né sui successivi avvisi di mora di identico contenuto.
In finale, spetta al contribuente l’onere di impugnare sia l’avviso di mora che gli atti da questo presupposti di cui non ha ricevuto notifica.