Con le novità introdotte dal decreto Semplificazione Fiscale, lo Spesometro torna ad essere, in sostanza, l’equivalente di quel che era l’elenco clienti e fornitori.
Il decreto n. 16 del 2 marzo 2012 (articolo 2, comma 6) ha infatti rimodulato lo Spesometro eliminando la soglia di 3mila euro per l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA e ha previsto una sola comunicazione per ogni cliente-fornitore (con il valore totale delle operazioni) per le operazioni soggette a obbligo di fatturazione, mentre per le altre resta la comunicazione per singola operazione in caso di importo superiore a 3600 euro (IVA compresa).
La soglia dei 3mila euro
Il limite dei 3mila euro, ora abolito, era stato inserito per evitare di dover trasmettere, da parte degli operatori, un flusso di dati troppo ingente. Era quindi stato deciso di esonerare le operazioni di entità più modesta.
Ma con il tempo questo strumento ha incontrato numerose e crescenti difficoltà, tant’è che le proroghe per le prime comunicazioni si sono rincorse fino all’ultimo limite, fissato per il 31 gennaio 2012.
La modifica del decreto Fiscale va incontro alle richieste che erano state formulate da associazioni di categoria, esperti e contribuenti interessati dallo Spesometro: auspicavano una revisione del provvedimento, o attraverso l’eliminazione della soglia, o lasciando il contribuente libero di scegliere se inserire o meno nelle comunicazioni anche le operazioni al di sotto dei 3mila euro.
Operazioni con fattura
Il legislatore ha proceduto eliminando la soglia di 3mila e, al tempo stesso, ha introdotto altre novità.
Se prima l’adempimento era oggettivo, ora diventa soggettivo e riguarda determinati clienti e fornitori.
Sarà obbligatorio segnalare l’importo di qualsiasi operazione (sia attiva che passiva) effettuata, indipendentemente dalla somma interessata, a patto che per ciascuna di queste sia necessaria l’emissione della fattura.
Quindi le comunicazioni non hanno più per oggetto le singole operazioni, ma tutti i rapporti che vengono a stabilirsi con un cliente o un fornitore. Come detto, si torna all’elenco clienti-fornitori.
In questo modo è superata un’altra questione annosa più volte sollevata, quella dei contratti collegati e delle prestazioni periodiche, che per la loro natura richiedono maggiori difficoltà nel riconoscimento dei costi totali: ora con l’eliminazione della soglia il problema viene rimosso, visto che è necessario comunicare tutte le operazioni, indipendentemente dal cumulo degli oneri.
Si è detto in precedenza che l’abolizione della soglia per la comunicazione delle operazioni riguarda tutte quelle in cui sia necessaria l’emissione di fattura: ciò riguarda anche i rapporti con i privati, quando cioè il fornitore del servizio emette il documento, ma chi riceve il servizio stesso non fa la medesima operazione.
L’art. 22 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 indica, all’interno della voce “commercio al minuto e attività assimilate”, una serie di soggetti economici senza obbligo di fattura, se non in seguito a precisa richiesta del cliente.
Per chi non possiede questo status e deve necessariamente emettere fattura per qualsiasi tipo di attività economica (ad esempio commercialisti e medici) e che solitamente fattura per cifre inferiori ai 3mila euro, la nuova norma obbliga a un nuovo adempimento, poiché si è tenuti alla comunicazione dalla quale in precedenza si era esclusi; chi invece fattura anche per importi superiori (ad esempio notai, avvocati) avrà un aumento del carico da trasmettere visto che il limite viene eliminato.
In entrambi i casi, bisogna rispettare la novità sostanziale: la comunicazione non va fatta per ogni singola operazione, ma per l’importo totale per singolo cliente.
Operazioni senza obbligo di fattura
Lo Spesometro non viene cancellato completamente nella sua impostazione attuale, ma resta valido per le operazioni che non rientrano nell’obbligo di emissione di fattura, ma in questo caso si è tenuti alla comunicazione solo in caso di superamento della soglia di 3600 euro Iva compresa.
La norma sottolinea che la nuova modalità è in vigore a partire dall’1 gennaio 2012, senza spiegare se le attività già iniziate prima della data in questione debbano rientrare o meno nella nuova disciplina.
Notizie informali e soprattutto la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06504 del 28 marzo 2012, lasciano intendere che il D.L 16/2012 produca i propri effetti solo ed esclusivamente per le operazioni da gennaio 2012 che devono essere trasmesse entro aprile 2013.
Per tutte le operazioni precedenti, l’obbligo della comunicazione è valido solo se si supera la soglia di 3600 euro entro il 30 aprile 2012.