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Impianti fotovoltaici: autorizzazioni complesse

di Paolo Sebaste

25 Settembre 2009 09:00

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La produzione di energia tramite il fotovoltaico ha conosciuto negli ultimi anni forte affermazione, ma il complesso iter per l'autorizzazione incide sulla fattibilità e sulla tempistica legata all'entrata in esercizio di un impianto

La produzione di energia tramite “fonti rinnovabili”, tra cui il fotovoltaico ha conosciuto negli ultimi anni un periodo di forte affermazione, in conseguenza del dibattito che si è aperto a livello mondiale sul tema dei cambiamenti climatici e della relativa esigenza di sviluppare fonti energetiche alternative correlate a politiche orientate al risparmio energetico.

La materia, sia a livello europeo che nell’ordinamento giuridico italiano, è stata conseguentemente oggetto di una serie di provvedimenti legislativi e politiche di incentivazione di questo settore che ha portato allo sviluppo di un corpo normativo che ha per oggetto:

  • Le procedure autorizzative per l’esercizio di un impianto;
  • Le procedure e le regole per la connessione alla rete elettrica nazionale
  • Le procedure e le regole per la incentivazione delle energia prodotta da fonti rinnovabili.

L’esperienza passata, nonostante il susseguirsi di norme emanate con l’intento di “semplificare” le procedure e contribuire alla incentivazione dello sviluppo delle energie rinnovabili, ha evidenziato tuttavia che l’iter per l’autorizzazione alla installazione di un impianto fotovoltaico (soprattutto se di dimensioni consistenti) e l’autorizzazione alla connessione alla rete nazionale rappresentano spesso gli elementi che maggiormente incidono sia sulla fattibilità che sulla tempistica legata all’entrata in esercizio di un impianto.

Buona parte di queste difficoltà sono “probabilmente” da ricondursi alla frammentazione delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali che, tanto a livello normativo quanto nella gestione delle autorizzazioni, intervengono al momento in cui un operatore decide di avviare l’esercizio di un impianto fotovoltaico.

In Italia, la Costituzione dispone, all’articolo 117 comma 3, che le attività di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; ovvero spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia ma è riservata alla legislazione dello Stato la definizione dei principi fondamentali. Tra gli obblighi delle Regioni vi è quello di dotarsi di un Piano Energetico Regionale nel rispetto del Piano Energetico definito a livello Nazionale.

La autorizzazione alla produzione di energia tramite fonti rinnovabili, è disciplinata da una normativa piuttosto complessa; in particolare per il fotovoltaico si fa riferimento al seguente gruppo di norme:

Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, numero 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

Il decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005. “criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, “criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in ultimo denominato “decreto edifici”;

Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.

La normativa locale (regionale e provinciale) inerente allo sviluppo di impianti fotovoltaici industriali autorizzati in base alla DIA (dichiarazione inizio lavori) o procedura di Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003.

Il Decreto Legislativo 387/2003 definisce nazionalmente la procedura autorizzativa relativa alla costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo che le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione. Dispone inoltre che gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

La procedura si differenzia in considerazione dei casi (legati alla capacità produttiva e dimensionale degli impianti) in cui le diverse norme Regionali stabiliscono la presentazione di una richiesta di autorizzazione unica regionale, quelli per i quali la stessa non è ritenuta necessaria ovvero di quelli in cui è sufficiente la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).

  • L’autorizzazione unica si articola essenzialmente nelle seguenti fasi:
    Presentazione della domanda di autorizzazione all’ente pubblico competente (Regione o Provincia);
  • convocazione, da parte della Regione, della Conferenza dei Servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione;
  • rilascio dell’autorizzazione a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni.

L’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto secondo il progetto approvato.

Alla luce della normativa attualmente vigente, soprattutto in base a quanto dispone la normativa locale, l’operatore deve tenere in considerazione diversi elementi per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell’impianto, quali la esistenza di vincoli ed oneri sull’area individuata, l’obbligo eventuale di sottoporre il progetto alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), in ultimo la tempistica legata alla richiesta di connessione alla rete nazionale.

Molte Regioni hanno semplificato l’iter autorizzativo necessario all’installazione di un impianto fotovoltaico ma solo limitatamente alla presentazione di DIA o permesso a costruire per impianti con potenza limitata, solitamente inferiore ai 20 kWp, lasciando inalterate le condizioni per l’iter relativo ad impianti più grandi.

Una volta terminati i lavori di costruzione dell’impianto con la eventuale comunicazione di “fine lavori”, si avvia la fase di richiesta di connessione all’impresa distributrice di energia elettrica da parte del proprietario dell ‘ impianto.

Come premesso all’inizio dell’articolo la possibilità di offrire una panoramica compiuta sulle procedure burocratiche relative all’esercizio di un impianto fotovoltaico “industriale” risente fortemente della frammentazione delle competenze.

Sin dalla emanazione del DLgs 387/2003 si attende la definizione di Linee Guida Nazionali per uniformare l’iter autorizzativo, richiesto soprattutto per la costruzione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, relativo al rilascio della Autorizzazione Unica da parte delle singole Regioni; un intervento che gli operatori del settore giudicano di grande importanza per uno sviluppo armonico del fotovoltaico nel nostro paese.