Si chiama Scia ed è, come alcuni hanno già sperimentato, la nuova segnalazione certificata di inizio attività , necessaria per avviare un’impresa, anche edilizia.
Sostituisce qualsiasi atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
La segnalazione certificata di inizio attività , dunque, sostituisce la Dia, la dichiarazione di inizio attività .
Non è possibile utilizzare la Scia quando sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o comunque nell'ambito dei procedimenti in cui siano necessari atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia e all'amministrazione delle finanze.
Le amministrazioni avranno 60 giorni di tempo per esercitare i controlli ed eventualmente richiedere la rimozione degli effetti dannosi. In tal caso l'impresa dovrà provvedere entro 30 giorni. Decorsi i 60 giorni l'amministrazione potrà intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o per la difesa nazionale e comunque dopo aver accertato l'impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione del privato alla normativa vigente.
Il neo imprenditore potrà iniziare l'attività al momento della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
Nuova semplificazione, quindi, per le imprese italiane tendente a ridurre gli adempimenti amministrativi e a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle Pmi.
I regolamenti in materia di Scia dovranno essere emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del dl 78/2010 ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.