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La nuova mediazione tributaria

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 20 Marzo 2012
Aggiornato 7 Settembre 2015 11:12

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La mediazione tributaria per i contenziosi fino a 20 mila euro diventa più semplice, a spiegare le novità della manovra finanziaria estiva è l'Agenzia delle Entrate.

Mediazione tributaria per contenziosi fino a 20 mila euro più facile per effetto del nuovo istituto deflativo del contenzioso tributario previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, dal titolo “Il reclamo e la mediazione”, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 (manovra finanziaria 2011).

Con la circolare n. 9/E del 19 marzo l’Agenzia delle Entrate spiega tutte le novità della nuova mediazione tributaria, illustrate anche in una conferenza stampa dal direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, e il direttore centrale Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa. Novità che interessano più di 110 mila liti fiscali minori, pari al 66% del contenzioso.

Mediazione tributaria

La mediazione tributaria ha carattere generale e obbligatorio e si pone lo scopo di alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie e garantire tempi certi e minori sanzioni ai contribuenti.

La mediazione tributaria opera quindi in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate (da qui il carattere generale).

La presentazione dell’istanza di mediazione è obbligatoria ogni qual volta il contribuente voglia proporre istanza di annullamento (totale o parziale) alla Commissione tributaria provinciale per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

L’articolo 17-bis al comma 2 stabilisce infatti inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto senza il preventivo avvio al procedimento amministrativo.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, insieme alla circolare, un fac-simile di istanza proposta ai sensi della nuova normativa che deve pertanto contenere sia il ricorso che si intende da proporre alla Commissione tributaria provinciale che la domanda di annullamento dell’atto.

In più è possibile presentare una propria proposta di mediazione sull’ammontare della pretesa tributaria, con lo scopo di favorire il dialogo tra contribuenti e fisco.

Da specificare che la presentazione dell’istanza, seguendo le stesse regole  e modalità di presentazione  che va effettuata entro gli stessi termini e con le medesime modalità dell’impugnazione dell’atto innanzi alla Ctp e vale come notifica del ricorso, quindi non implica per i contribuenti un ulteriore passaggio burocratico.

Valore della controversia

Il valore della controversia si determina sulla base dell’importo del tributo contestato (o della somma se l’atto si riferisce a più tributi), al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate, oppure della somma delle sanzioni se l’impugnazione riguarda queste ultime.

Nel caso invece di impugnazione cumulativa di più atti il valore si calcola in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo.

Presentazione e trattazione dell’istanza

A norma dell’articolo 17-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 546 del 1992 “Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.

L’Ufficio esaminerà preventivamente la controversia per verificare se è possibile evitare il giudizio con un accordo di
mediazione.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 17-bis la trattazione dell’istanza avverrà “attraverso apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.

Accordo di mediazione

In caso di mediazione viene sottoscritto un accordo e le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%, secondo quanto stabilito dall’articolo 48 del Dlgs 546/1992, , sia in caso di rideterminazione della pretesa che qualora venga confermato integralmente il tributo contestato dall’Amministrazione finanziaria.

L’importo dovuto può essere pagato anche a rate e il primo versamento deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, anche tramite compensazione con modello F24. L’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992 stabilisce che il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo”.

Dati delle controversie 2011

Presentando la nuova mediazione tributaria, Befera ha ricordato i numeri relativi al 2011: 170.043 ricorsi presentati alle Commissioni tributarie, di cui 113.253 (il 66,5%) potenzialmente mediabili. Nel 2011 l’Agenzia delle Entrate ha però aumentato l’indice di vittoria per valore: «ogni 100 euro oggetto di controversia l’Agenzia ne porta a casa 73,5», contro i 70,3 del 2010.

Befera ha poi sottolineato che «la mediazione  è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110mila, il 66% del contenzioso».

 Fonte: Agenzia delle Entrate – circolare n. 9/E del 19 marzo