La riforma del lavoro, ancora in discussione potrebbe portare importanti novità anche sul fronte delle pensioni, consentendo ai lavoratori, sotto determinate condizioni, di uscire dal mercato del lavoro con quattro anni d’anticipo.
La soluzione individuata dal ministro del welfare Elsa Fornero è di istituire dei fondi, a carico delle imprese, per concedere pensioni anticipate rispetto a quelle previste in base ai requisiti definiti dalla recente riforma delle pensioni.
I nuovi fondi per favorire l’uscita dal lavoro dei lavoratori anziani e il nuovo contributo di licenziamento sono tra le più interessanti novità inserite dal governo Monti nel documento inviato alle associazioni sindacali e imprenditoriali
Fondi per pensioni anticipate
La proposta di Fornero sui nuovi fondi per favorire le pensioni anticipate prevede la stipula di accordi tra imprese e sindacati.
In ogni caso la domanda di pensionamento anticipato dovrà essere presentata all’INPS, al quale le imprese dovranno effettuare versamenti mensili per la prestazione e per la contribuzione figurativa, oltre a disporre di una fideiussione bancaria. Per il calcolo dell’assegno di pensione varranno le regole vigenti.
Cassa integrazione per PMI
Le imprese sotto i 15 dipendenti attualmente non sono coperte dalla cassa integrazione, così il ministro Fornero ha proposto l’istituzione di un fondo di solidarietà obbligatorio che riguarderà tutti i settori e tutte le imprese. La creazione dei fondi sarà sempre soggetta ad appositi accordi tra sindacati e imprese.
Manovra finanziaria art. 24, commi 10 e 11
In ogni caso, come ribadito da una circolare INPS sulla riforma delle pensioni Fornero, la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” all’articolo 24 ha disposto che i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possano andare in pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2012 i se in possesso delle seguenti anzianità contributive:
- dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: uomini 42 anni e 1 mese, donne 41 anni e 1 mese;
- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: uomini 42 anni e 5 mesi, donne 41 anni e 5 mesi;
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: uomini 42 anni e 6 mesi, donne 41 anni e 6 mesi;
- Dal 1° gennaio 2016: uomini 42 anni e 6 mesi, donne 41 anni e 6 mesi.
Da chiarire che «ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa».
Inoltre «per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni».
La riduzione però si applica solo sulla quota dell’assegno di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (art. 24, comma 5)
La riforma del sistema pensionistico del governo Monti ha eliminato la finestra mobile (art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata.
Questo significa che le pensioni, compresa quella anticipata, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.