Non c’è solo l’Aspi (la nuova Assicurazione sociale per l’impiego) fra i nuovi ammortizzatori sociali previsti dalla bozza della riforma del Lavoro presentata dal Governo a sindacati e imprese: nel nuovo documento programmatico del ministro Fornero ci sono anche i fondi di solidarietà per i settori non coperti da cassa integrazione (con obbligo di pagamento per le imprese sopra i 15 dipendenti) e un meccanismo di protezione dei lavoratori anziani per favorire con incentivi all’esodo i pensionamenti precoci, sulla base di specifici accordi che le aziende possono prendere con i sindacati.
Fondi di solidarietà
I fondi di solidarietà servono a pagare trattamenti di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in particolare per quei settori che non hanno la cassa integrazione.
I fondi saranno istituti presso l’INPS, saranno pagati dalle aziende, con l’obbligo previsto solo per quelle sopra i 15 dipendenti. La loro istituzione sarà regolamentata da un decreto ministeriale (Lavoro ed Economia) in seguito ad accordo con le parti. Gli accordi possono prevedere anche la riconversione dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Fondo esodi
Si prevede anche un altro strumento, una sorta di fondo esodi, questa volta destinato solo ai lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione nei successivi quattro anni. Anche questo fondo sarà pagato dalle imprese (in questo caso anche le piccole imprese con meno di 15 dipendenti) che l’obbligo riguardi tutte le imprese, indipendentemente dal numero di addetti (quindi anche le PMI).
Si tratta di una sorta di sostituzione degli incentivi all’esodo per il prepensionamento.
Le aziende potranno firmare accordi specifici per i lavoratori anziani e versare all’INPS le risorse per le relative prestazioni (anche per i contributi figurativi), presentando garanzie (fideiussione bancaria).
La prestazione deve avere lo stesso importo della pensione che spetterebbe in base alle norme vigenti. Per gli esodi fino al 2015 per i lavoratori in mobilità il primo periodo può essere coperto dall’indennità di mobilità.
L’Aspi
Infine, l’assicurazione sociale per l’impiego che di fatto sostituisce mobilità, indennità di disoccupazione e una tantum per i co.co.pro. e anche questa sarebbe a carico di tutte le aziende, comprese le PMI.
Le aliquote: 1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato, che sale al 2,7% per il tempo determinato (che l’azienda può recuperare nel caso in cui trasformi il rapporto a tempo indeterminato).
Ai lavoratori spetterebbe il 70% della retribuzione per stipendi fino a 1250 euro, e il 30% sulla parte aggiuntiva. Tetto massimo: 1119 euro lordi al mese. Durata, 12 mesi, allungabile a 18 mesi per chi ha più di 55 anni.
In più, c’è un contributo di licenziamento, che l’azienda dovrebbe versare all’INPS all’atto dell’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o alla fine dell’apprendistato: 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine).