Pensioni INPS: calcolo anzianità aziendale per cigs e mobilità

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 6 Marzo 2012
Aggiornato 18 Febbraio 2014 12:46

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I chiarimenti dell'INPS su come calcolare l'anzianità lavorativa e aziendale in caso di successione di appalti a fronte delle disposizioni normative che hanno esteso i trattamenti di CIGS e di mobilità.

L’INPS fornisce chiarimenti sul calcolo dell’anzianità aziendale e lavorativa nel caso di successione di appalti ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria, ovvero a sostegno del reddito di CIGS, e di mobilità anche in deroga alla normativa ordinaria.

Anzianità lavorativa

Con la circolare n. 30 del 2 marzo 2012 l’INPS fa riferimento all’art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che regola il trattamento straordinario di integrazione salariale prevedendo come requisito soggettivo «un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni» alla data della presentazione della domanda.

L’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, regola invece l’indennità di mobilità ponendo come requisito soggettivo «un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato».

I chiarimenti in merito al computo dell’anzianità aziendale e lavorativa si sono resi necessari a fronte delle recenti disposizioni normative che hanno concesso la possibilità di estendere i trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga anche a tipologie di lavoratori e di ambiti aziendali esclusi dalle prestazioni ordinarie.

Successione di appalti

La precisazione fa riferimento al caso di successione di appalti, ovvero quando i lavoratori transitano da un’impresa appaltatrice all’altra ma continuando a prestare la propria attività per lo stesso Ente appaltante.

In situazioni di questo tipo per calcolare l’anzianità ai fini dell’erogazione di prestazioni a sostegno del reddito si fa riferimento a quest’ultimo, ovvero all’Ente, e pertanto i periodi di attività alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici devono essere sommati.

L’INPS precisa poi che tale criterio di calcolo può «essere estensivamente richiamato a tutela del lavoratore anche nelle altre ipotesi di crisi aziendale temporanea o di lunga durata, e che quindi trovi applicazione in tutti i casi nei quali, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito, di CIGS o di mobilità, ordinarie o in deroga, sia previsto il computo dell’anzianità aziendale».