L’IRES, Imposta sul Reddito delle Società, è attiva dal 2004. Presupposto di tale imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura in un determinato esercizio.
Soggetti passivi IRES
L’articolo 73 del TUIR definisce i soggetti passivi ai fini IRES individuandoli nelle società per azioni e in accomandita per azioni, nelle società a responsabilità limitata, nelle società cooperative e di mutua assicurazione, negli enti pubblici e privati diversi dalle società.
Aliquota ordinaria
L’imposta, nella misura del 27,5%, si applica sul reddito complessivo netto determinato dal risultato economico civilistico (quindi utile o perdita dell’esercizio) al quale saranno apportate variazioni in aumento o in diminuzione. In questo caso si realizzerà un reddito o una perdita fiscale. Quest’ultima, come recita l’articolo 84 del TUIR può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, eccetto quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza limiti di tempo.
Ricavi
Ai fini IRES sono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, i corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili eccetto quelli strumentali, i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni purché non costituiscano immobilizzazioni finanziarie, le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni e i contributi in denaro.
Plusvalenze
Bisogna, inoltre, tenere conto che le plusvalenze conseguite durante l’esercizio contribuiscono alla formazione del reddito se sono realizzate mediante cessione di beni a titolo oneroso, se sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento degli stessi beni, se i beni vengono affidati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Le plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato. Si pensi, ad esempio, alla cessione di un mobile il cui costo storico è pari a 10.000 euro ammortizzato al 60%. Il prezzo di vendita pattuito risulta essere di 5.000 euro. In tal caso la società dovrà contabilizzare una plusvalenza di 1.000 euro.
Il calcolo della plusvalenza sarà il seguente: [10.000 – (10.000 x 60%)] – 5.000
Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate. Se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, formano il reddito in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, invece, le plusvalenze indicate dall’articolo 87 del TUIR.
Sopravvenienze attive
Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Inoltre si considerano sopravvenienze attive le indennità conseguite a titolo di risarcimento.
Rimanenze
Le variazioni delle rimanenze finali dei beni concorrono a formare il reddito dell’esercizio. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del primo entrato, primo uscito le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato. Le rimanenze finali di un esercizio vanno a formare le esistenze iniziali dell’esercizio successivo.
Deduzioni IRES
Ai fini IRES non sono deducibili i canoni di locazione e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, eccetto quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76, elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero.
Gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi.
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.