In merito al recente decreto semplificazioni (D.L. 5/2012) l’INAIL fornisce chiarimenti sulle norme relative all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 21, o meglio alle semplificazioni in materia di:
– assunzioni e collocamento obbligatorio,
– Libro Unico del Lavoro
– responsabilità solidale sugli appalti.
Assunzioni
Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie in caso di lavoratori assunti per speciali servizi per non più di 3 giorni, l’articolo 18 concede la possibilità di procedere con una comunicazione semplificata, prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
In più è possibile integrare la comunicazione con eventuali dati anagrafici entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Nella comunicazione semplificata non devono però mancare tipologia di contratto e identificazione del prestatore di lavoro.
Libro Unico del Lavoro
In tema di semplificazione in materia di Libro unico del Lavoro l’articolo 19 stabilisce che per omessa registrazione dei dati dei lavoratori si intende l’omissione complessiva delle scritture e non del singolo dato.
Per infedele registrazione si intendono invece le scritture qualità o quantità di prestazione lavorativa o retribuzioni divergenti rispetto a quelle effettivamente rese.
Responsabilità solidale
L’articolo 21, infine, si occupa di responsabilità solidale sugli appalti tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore. Questa, chiarisce l’Istituto, è estesa tanto ai contributi previdenziali che ai premi assicurativi INAIL, mentre non riguarda le sanzioni civili, per le quali risponde singolarmente il responsabile dell’inadempimento.