Dopo le ispezioni del Garante Privacy – che hanno confermato l’impressionante attività di profilazione effettuata dai gestori telefonici nei confronti dei clienti senza il consenso degli interessati – arriva un apposito provvedimento generale, appena pubblicato nell’ultima Gazzetta Ufficiale n. 159, che mira a regolare tale attività per le imprese che operano in questo settore.
I gestori avranno tempo fino al 30 settembre per mettersi in regola, chiedendo al Garante la necessaria verifica.
Da oggi quindi le diverse società telefoniche non potranno più raccogliere e utilizzare i dati sensibili dei clienti per conoscerne abitudini e preferenze, ed analizzarne le spese telefoniche e quant’altro, almeno non in maniera indiscriminata.
L’attività di profilazione viene infatti subordinata a regole chiare e ben definite, e soprattutto, i dati non potranno essere utilizzati per gli scopi sopra menzionati senza adeguata informativa ed esplicito consenso da parte degli interessati.
Le stesse regole si applicano anche ai dati personali trattati in forma “aggregata”, derivanti, da dati personali individuali dettagliati e contenuti in una pluralità di sistemi: pur in presenza di tale aggregazione, i dati non sono solo qualificabili come anonimi, ma rientrano nella nozione di “dati personali“.
Il fornitore che volesse utilizzare dati personali aggregati per la profilazione pur senza il consenso degli interessati, dovrà necessariamente presentare al Garante una richiesta di verifica preliminare, al fine di valutare la situazione. Anche in questo caso, è comunque necessario fornire ai clienti una adeguata informativa.