Secondo la sentenza 2196 del 16 febbraio della Corte di Cassazione, anche le indennità supplementari ottenute a seguito di una transazione giudiziale scaturita dal licenziamento senza giusta causa del lavoratore devono essere inserite nell’imponibile e quindi soggette a trattenuta.
La decisione nasce dalla richiesta di un contribuenti circa il rimborso della trattenuta IRPEF, che il datore di lavoro aveva realizzato sulle indennità a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Dopo il passaggio ai vari livelli di giudizio, che avevano prima approvato poi respinto la richiesta, l’elaborazione della Corte di cassazione, con l’ausilio del parere del ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate ha invece definito la natura imponibile delle somme.
Rigettato quindi il ricorso del contribuente poiché la norma che regolamenta il reddito da lavoro dipendente è contenuta nell’articolo 48 del Tuir ed è individuato dalle «somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Inoltre il comma 2 dell’articolo 6 del Tuir, prevede che i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
In altre parole «vanno considerati redditi da lavoro dipendente, assoggettati ad IRPEF tutti i “proventi” e le “indennità” derivanti da un rapporto di lavoro, pur se conseguiti “in sostituzione” di redditi od “a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte” (cfr. Cass. 16014/04), ciò anche quando tali somme vengano percepite a seguito di transazione».