Reati informatici: confisca obbligatoria da marzo 2012

di Francesca Vinciarelli

27 Febbraio 2012 11:17

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Dal 9 marzo 2012 entrano in vigore le nuove regole per la confisca degli strumenti IT usati per compiere reati informatici, sempre obbligatoria.

Dal 9 marzo 2012 entrano in vigore le modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria in caso di reati informatici apportate dal disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, con lo scopo di introdurre norme più severe per contrastare la criminalità informatica (cybercrime).

Il reati informatici sono infatti puniti dal codice penale, che prevede la confisca degli strumenti informatici o telematici utilizzati per commettere il fatto, ma finora la legge escludeva la confisca in caso di proprietà di persone terze, estranee al reato. Le cose ora cambiano.

Andiamo con ordine: a disporre il sequestro dei beni oggetto di reati informatici è l’art. 240 del codice penale che rimette al giudice, in fase di condanna per il reato, la decisione se confiscare i beni “complici” dell’illecito.

In particolare, all’articolo 240 è stato aggiunto il comma 1 bis che prevede la confisca «dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli».

Dal 9 marzo 2012 entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge, ma rimane in vigore l’ordine di confisca in caso di reati informatici.

Cosa cambia per le aziende? Escludendo le diverse implicazioni sulle responsabilità penali, se fino ad oggi un dipendente si macchiava di crimine informatico utilizzando i computer dell’ufficio (con azienda ignara del crimine, ovviamente), il sequestro dei terminali non era previsto, in quanto gli strumenti informatici erano di terzi.

Dal 9 marzo 2012 sarà invece obbligatorio procedere con la confisca di tutte i beni e gli strumenti informatici o telematici che «risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli».