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Le detrazioni IVA si applicano per principio anche agli immobili abitativi destinati ad attività turistico-alberghiera di tipo imprenditoriale che danno luogo a prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA con aliquota del 10%.
È il caso delle gestioni di case vacanza e affitto camere, o di ogni altra attività di tipo ricettivo che preveda l’acquisto e l’utilizzo di un’immobile.
Dunque anche se questo è accatastato come abitazione non perde la sua natura di fabbricato strumentale e come tale va trattato, anche ai fini delle detrazioni fiscali, ovvero dell’IVA.
Questo significa che l’IVA assolta per l’acquisto e la manutenzione degli immobili abitativi adibiti a prestazioni di alloggio è detraibile. A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E con riferimento all’articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972.
Il dubbio nasce dal fatto che tale articolo impedisce la detrazione IVA per gli immobili accatastati come abitativi, indipendentemente dal loro utilizzo effettivo. Ma i principi generali dell’imposta sul valore aggiunto prevedono l’imponibilità delle prestazioni di alloggio e di conseguenza la possibilità di detrarre l’acquisto dei beni e dei servizi ad esso collegati.
Da questo consegue la “deroga” alle regole ordinarie, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate in due precedenti interventi di prassi (risoluzione 117/E del 2004) e (circolare n. 12/E del 2007) dove si legge che «gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA».