Ai professionisti che hanno versato i contributi previdenziali in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali – e ai quali si chiedono migliaia di euro per la ricongiunzione contributiva – oltre al nuovo cumulo gratuito dei contributi previsto dalla Legge di Stabilità 2017 c’è anche l’opzione di totalizzazione, acquisendo gratuitamente il diritto ad un’unica pensione di vecchiaia o di anzianità, seppure rinunciando ai vantaggi ai fini pensionistici che avrebbe comportato il ricongiungimento, gratuito fino al 2010 ma ormai un miraggio visti i costi stellari.
Ricongiunzione
Ricordiamo che la ricongiunzione è sempre onerosa per i liberi professionisti, mentre per i lavoratori dipendenti la Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, articolo 1, commi 238- 248) ha ripristinato in parte la ricongiunzione gratuita.
=> Pensioni: ricongiunzione contributi, gratuita o cumulativa
Totalizzazione
La totalizzazione rappresenta una soluzione diversa dalla ricongiunzione dei contributi, in primo luogo perché la totalizzazione risulta completamente gratuita, mentre la ricongiunzione può arrivare a costare anche molto caro. In questo caso, però, i contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza (quindi, niente fusione INPS e INPDAP per esempio). Della totalizzazione dei contributi possono beneficiare lavoratori dipendenti, autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, liberi professionisti, ma soprattutto lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata.
- gli autonomi possono sommare i contributi nelle gestioni speciali degli autonomi con quelli versati all’INPS come dipendenti per attività subordinata;
- chi ha lavorato all’estero può sommare i contributi versati in Paesi UE con quelli INPS;
- gli occupati dopo il 31.12.1995 possono sommare i contributi INPS con quelli di due o più gestioni;
- possono totalizzare i periodi assicurativi i titolari di posizione assicurativa INPGI (giornalisti) e INPS per altra attività subordinata;
- chi ha effettuato versamenti all’INPS e all’ENPALS può godere della totalizzatone prevista dalla convenzione stipulata tra i due Enti.
Requisiti
Per richiedere la totalizzazione è necessario:
- non aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;
- non essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.
=> Pensione da ricongiunzione, totalizzazione, riscatto e cumulo
L’INPS chiarisce che la «totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi». Da sottolineare che prima della Riforma delle Pensioni Fornero era richiesta un’anzianità contributiva pari ad almeno tre anni, tranne per i contributivi esteri che però devono rispettare il minimale di contribuzione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali, successivamente la norma è stata cambiata eliminando il paletto del tre anni. Ad oggi quindi si possono totalizzare tutti i periodi anche inferiori a 3 anni in qualsiasi gestione previdenziale.
=> Totalizzazione: le regole post Riforma Fornero
Calcolo importo
Per il calcolo dell’importo spettante si ricorre al “pro–quota” «da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati» e «l’importo delle pensioni per la quota a carico dell’INPS è determinato sulla base della disciplina prevista in caso di “opzione” per il calcolo della pensione con il sistema contributivo». A pagare le pensioni in regime di totalizzazione è l’INPS, queste sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Per maggiori informazioni consulta la scheda INPS.