Reverse charge: nuove regole 2012 sulle prestazioni di servizi

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 15 Febbraio 2012
Aggiornato 17 Settembre 2014 07:57

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Reverse charge, dal 17 marzo 2012 cambia la normativa IVA per le prestazioni di servizi: integrazione delle fatture e determinazione del momento impositivo.

Cambiano a partire dal 17 marzo 2012 le regole sul reverse charge: la Legge Comunitaria 2010 – L. n. 217 del 15 dicembre 2011, entrata in vigore il 17 gennaio 2012 dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 – ha infatti modificato la normativa IVA per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali.

Il reverse charge (inversione contabile) che si applica alle cessioni di beni ai sensi dell’art. 17, c.2 del DPR n. 633/72, prevede che gli obblighi IVA relativi alle prestazioni effettuate nel territorio di uno Stato UE da soggetti esteri siano adempiuti dall’acquirente residente nello Stato.

Integrazione Fatture UE

Dal 17 marzo 2012 l’IVA sulle prestazioni di servizi “generiche” a parte di soggetti passivi UE dovrà essere assolta dalle imprese italiane mediante l’obbligo di integrazione della fattura estera (reverse charge) della relativa imposta. Una operazione, l’inversione contabile,  che finora veniva richiesta solo in caso di cessione di beni.

Autofatturazione

In pratica, dal 17 marzo 2012 non sarà più possibile optare per l’autofatturazione in caso di prestazione di servizi da soggetti esteri a soggetti italiani.

Con le nuove regole, infatti, l’autofattura entra in gioco solo nel caso in cui il fornitore estero non emetta regolare fattura entro un mese dalla data di effettuazione dell’operazione o di pagamento del servizio. Il committente nazionale avrà a questo punto un messe per emettere l’autofattura, nella quale riportare il numero di identificazione attribuito agli effetti IVA al prestatore UE.

Permane infine l’applicazione del reverse charge sotto forma di autofatturazione per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti extra UE e per quelle dei soggetti UE sottoposti a particolari deroghe.

Successivamente, la fattura dovrà essere annotata nel registro delle fatture emesse secondo i termini previsti dal DPR 633/72, in maniera distinta dalle altre, analogamente a quanto accade in caso di autofatturazione, come precisato dalla circolare n. 12/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’annotazione della fattura nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA, che dovrà avvenire comunque entro 15 giorni dal ricevimento della fattura quando scatta l’esigibilità dell’imposta, è necessario stabilire quando l’operazione si ritiene effettivamente effettuata.

Determinazione del momento impositivo

Anche le regole per l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi, ovvero del “quando” l’operazione si possa ritenere effettuata, cambiano: a partire dal 17 marzo 2012 andrà preso in considerazione il momento in cui avviene il completamento del servizio.

L e prestazioni di servizi “generiche” si ritengono effettuate nel momento in cui sono ultimate sia se effettuate da un soggetto estero ad una impresa italiana sia se effettuate da un soggetto italiano a una impresa estera.

Vediamo qualche esempio:

  • In caso di pagamento anticipato, l’obbligo di emissione di fattura scatta quando nella data in cui transazione economica viene ultimata.
  • In caso di attività ricorrenti, periodiche e continuative, per definire quando l’operazione si ritiene effettuata è necessario fare riferimento alla data di pagamento della prestazione.
  • In caso di prestazioni continuative a cavallo di due anni, vige l’obbligo di fattura per la parte eseguita nell’anno solare di riferimento.