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I nuovi regimi dei minimi 2012

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 10 Febbraio 2012
Aggiornato 3 Dicembre 2015 09:34

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Regimi agevolati 2012: guida al regime dei minimi punto per punto, con i chiarimenti per i nuovi contribuenti minimi su requisiti di accesso, mera prosecuzione, obblighi fiscali e altro ancora.

La manovra finanziaria approvata dal governo Monti (D.L. n. 98/2011) ha modificato il regime dei minimi, concedendo dal 1° gennaio 2012 solo a pochi eletti la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste, come l’abbassamento dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5%.

Ma gli attuali contribuenti minimi hanno ancora diversi dubbi sull’applicazione del nuovo regime dei minimi. Ricapitoliamo le domande più frequenti.

Requisiti d’accesso al regime dei minimi

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, rientrano tra i nuovi contribuenti minimi coloro che possedevano già i requisiti richiesti dal vecchio regime dei minimi e che abbiano avviato una nuova attività produttiva a partire dal 1° gennaio 2012, o comunque non prima del 31 dicembre 2007.

Mera prosecuzione

L’art. 27 comma 2, lettera b del D.L. stabilisce che per accedere al regime dei minimi la nuova attività non deve costituire «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».


Regime dei Minimi 2012 in Manovra Finanziaria

Una clausola che è volta ad evitare abusi da parte di contribuenti che cerchino di aggirare la nuova normativa e tentino di rientrare tra i nuovi minimi semplicemente modificando formalmente l’attività svolta precedentemente.

In merito abbiamo già avuto modo di entrare nel dettaglio della definizione di mera prosecuzione, ovvero: «l’attività di impresa o professionale che utilizza gli stessi beni strumentali dell’ex datore di lavoro, negli stessi luoghi e verso gli stessi clienti».

Due periodi d’imposta di inattività

L’Agenzia delle Entrate con una circolare ha disposto un accesso meno rigido al regime dei minimi: può beneficiarne anche il contribuente abbia svolto in passato un’altra attività anche con solo due periodi di imposta di inattività, purché l’attività risulti cessata da oltre tre anni (anche non corrispondenti ad altrettanti anni d’imposta).

Primi 5 anni di attività

Si ricorda poi che i 35 anni di età non costituiscono un vincolo di accesso, ma rappresentano soltanto la soglia entro la quale è possibile beneficiare del regime fiscale agevolato anche oltre i 5 anni, purché non si superino i 35 anni di età. In ogni caso, indipendentemente dall’età, il regime dei minimi rimane accessibile per i primi 5 anni di attività.

Obblighi fiscali

In quanto agli obblighi fiscali per i nuovi minimi, ricordiamo che permane l’obbligo di: numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali per le importazioni; certificazione dei corrispettivi; conservazione dei documenti emessi e ricevuti; integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie o in regime di reverse charge. Non sono invece obbligatori i registri IVA.

Sostituti d’imposta

Per quanto riguarda la gestione amministrativa dei ricavi e compensi dei nuovi minimi, questi non sono più soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. I contribuenti minimi l’obbligo di autocertificazione per attestare che il reddito di riferimento è soggetto a imposta sostitutiva.