Nuove norme in materia di usura ed estorsione vengono in aiuto di imprenditori e, in generale, di vittime di atti criminosi: la nuova legge 2012 prevede un fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, che rende fruibili mutui anche se l’imprenditore è fallito.
In particolare è la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 portante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012 ad esprimere nei primi 5 articoli le principali novità su questo fronte.
Scarica il testo integrale della Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Ci stiamo riferendo al “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”, che prevede, nel caso di parere favorevole del giudice delegato al fallimento, l’erogazione del mutuo anche in case di particolare difficoltà e fallimento.
Ovviamente non deve sussistere la presenza di condanne definitive per i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione.
Inoltre le somme erogate non andranno a sommarsi alla massa fallimentare e sono vincolate all’utilizzo secondo le finalità indicate nello specifico piano di investimento che dovrà essere presentato.
Tale piano dovrà tenere conto che l’investimento è finalizzato esclusivamente al reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale e non può essere utilizzato per fini di rimborso di capitale o a qualsiasi altro titolo.
Nell’erogazione del fondo è possibile prevedere mutui senza interesse inferiore a dieci anni vittime del delitto di usura e parti offese nel relativo procedimento penale.
La domanda per la concessione del mutuo dovrà essere presentata al Fondo per le vittime dell’usura entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura.
Sarà poi il Fondo a commisurare l’entità del mutuo con il danno subito, eventualmente integrandolo per tener conto degli interessi e di ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.