A fine 2011 ha fatto il suo debutto la parziale riforma del contratto di inserimento, che con la Legge Biagi ha lentamente e definitivamente sostituito il vecchio contratto di formazione lavoro.
L’obiettivo del contratto di inserimento è di agevolare l’ingresso o collocazione nel mercato del lavoro dei soggetti più deboli.
Incentivi alle imprese
Il contratto di inserimento è una forma di assunzione agevolata e prevede incentivi per i datori di lavoro che inseriscono in azienda lavoratori socialmente deboli. In caso di assunzione con contratto di inserimento l’impresa ha diritto ad uno sgravio del 25% della contribuzione, tuttavia la decontribuzione non si applica nel caso di inserimento di giovani di età compresa tra 18 e 29 anni.
I datori di lavoro che possono stipulare i contratti di inserimento sono:
- enti pubblici economici;
- imprese, loro consorzi e gruppi di imprese;
- associazioni professionali;
- associazioni socio-culturali;
- associazioni sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
Gli studi professionali non rientrano tra i soggetti ammessi alla stipula del contratto di inserimento, neanche se costituiti in forma associata. Il suo utilizzo è pertanto destinato agli studi professionali solo nell’eventualità in cui gli stessi siano organizzati in forma di impresa.
Assunzioni agevolate
Possono essere destinatari del contratto di inserimento:
- giovani di età compresa tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata – soggetti che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo sono alla ricerca di una nuova occupazione per almeno dodici mesi. Resta inteso che il lavoratore deve essere in possesso dell’attestato rilasciato dal Centro per l’Impiego dal quale si evince la permanenza dello stato di disoccupazione per perdita di lavoro da 29 anni fino a 32 anni di età;
- lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
- disoccupati da almeno 2 anni che desiderino riprendere un’attività lavorativa;
- donne senza limiti di età che risiedano in zone geografiche, identificate tramite Decreto Interministeriale, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno 10 punti percentuali di quello maschile e che siano prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi (Legge di Stabilità 2012);
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico;
- cittadini comunitari ed extracomunitari (Circ. Min. Lavoro n. 31/2004).
Condizioni per l’assunzione
Per poter assumere con contratto di inserimento il datore di lavoro deve avere mantenuto in servizio, ossia abbia trasformato il rapporto di lavoro in tempo indeterminato, almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Non sono computati in tale calcolo i lavoratori dimessi, licenziati – per giusta causa o durante il periodo di prova – o quelli che hanno rifiutato la proposta di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Si ha, inoltre, una sorta di franchigia per cui non si computano i contratti non trasformati in misura pari a 4 e, comunque, non si applica alcun limite qualora nei 18 mesi precedenti sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Elementi del contratto
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, pena la nullità, e deve avere durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (si estende fino a 36 mesi nel caso di lavoratori affetti da handicap). Oltre alla durata deve contenere il periodo di prova, l’orario di lavoro, l’inquadramento, il trattamento di malattia e infortunio sul lavoro e il piano di inserimento.
Il contratto di inserimento non può essere rinnovato dalle parti, tuttavia è prevista una proroga entro il limite massimo legalmente individuato per la durata del contratto. Ciò significa che il periodo del contratto di inserimento e della relativa proroga non può superare i 18 mesi. Se il contratto continua al termine della naturale scadenza si trasforma, in automatico, in contratto a tempo indeterminato.
Progetto di inserimento
Il contratto di inserimento, introdotto dal Decreto Legislativo 276 del 2003 (Legge Biagi), è strettamente correlato all’erogazione della formazione e fonda il suo presupposto sulla sussistenza di un progetto individuale che l’azienda deve stilare al fine di adattare le competenze professionali del giovane assunto allo specifico contesto lavorativo.
Il progetto deve essere definito con il consenso del lavoratore affinché si possa integrare il proprio background professionale che già possiede attraverso la formazione che deve essere impartita. In particolare, i piani di inserimento individuale sono definiti dai contratti collettivi di lavoro.
La formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata nel libretto formativo. Il progetto individuale deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore e deve riguardare nozioni di prevenzione antinfortunistica e nozioni di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale nonché congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning.
Nuove agevolazioni
Tra le nuove agevolazioni del contratto di inserimento vi è la possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore nel caso di giovani. La categoria di inserimento del soggetto, tuttavia, non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello corrispondente alla qualifica da conseguire. L’agevolazione è esclusa nel caso di assunzione delle donne. In ogni caso, però, i Contratti Collettivi Nazionali possono prevedere la reintroduzione del sotto-inquadramento delle donne ad un livello inferiore.
Inoltre, il giovane inserito in azienda è escluso dal conteggio dei dipendenti con riferimento all’applicazione di determinati istituti normativi.