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Spesometro: la compilazione nei casi particolari

di Noemi Ricci

Pubblicato 20 Gennaio 2012
Aggiornato 26 Ottobre 2018 14:10

Spesometro: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su leasing, contabilità separata, rapporti continuativi tra imprese e per gli autotrasportatori.

In vista della prima scadenza 2012 dello Spesometro – la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nell’anno 2010, fissata per il 31 gennaio 2012 – facciamo il punto su alcuni dei punti più in dubbio per imprese e autonomi  chiamati alla compilazione e invio, alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per:

  • imprese con rapporti continuativi;
  • imprese del trasporto;
  • soggetti passivi di IVA con doppia contabilità;
  • soggetti fruitori di beni in leasing o noleggio.
Spesometro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Rapporti continuativi fra imprese

Uno dei dubbi più frequenti sullo Spesometro riguarda la soglia oltre la quale è obbligatorio inviare i dati delle fatture – ricordiamo infatti che per l’anno 2010 vanno inviati i dati delle transazioni di importo complessivo pari o superiori a 25.000 euro e dal 2011 in poi sopra i 3000 euro – e su cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito: i dati delle fatture riepilogative mensili devono essere inviati anche se composti da consegne di importo inferiore.

Non vanno però sommati gli importi delle fatture emesse da/verso uno stesso fornitore, se le operazioni possono essere considerate singolarmente. Se invece le forniture sono collegate da un contratto, allora è necessario considerare l’importo complessivo per valutare il superamento della soglia di rilevanza.

Autotrasportatori

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, ai quali è consentito di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro  emissione (art. 74 comma 4 del DPR 633/72), la data di riferimento per la comunicazione relativa allo Spesometro può essere effettuata quando effettivamente vengono registrate le  fatture.

Contribuente che esercita due attività

Il contribuente che esercita due attività in contabilità separata che riceva fatture da uno stesso fornitore contenenti costi promiscui ad entrambe le attività deve inserire nello Spesometro la somma delle due registrazioni, ovvero compilando un dettaglio unico con l’importo totale della fattura, poiché «l’importo sulla base del quale si verifica il superamento della soglia è il totale fattura al netto di eventuali voci fuori campo IVA»,  anche se l’importo suddiviso fra le due attività fosse inferiore.

Beni in leasing o a noleggio

Per quanto concerne i soggetti utilizzatori di beni in leasing o a noleggio, questi sono obbligati ad inviare comunicazione per lo Spesometro. Mentre sono esonerati i prestatori, dovendo già inviare le operazioni oggetto di  monitoraggio all’Agenzia ai sensi dell’art. 7, del D.P.R. n. 605 del 1973.