Per gli ex-minimi, ovvero coloro che dal 1° gennaio non rientrano più nel nuovo regime dei minimi riformato dalla manovra finanziaria, non possono essere considerate tra i costi 2012 le rimanenze di magazzino già presenti ad inizio anno e pagate quando il contribuente rientrava ancora nel regime dei minimi.
Questo perché, come contribuente minimo, non ha pagato l’IVA per quelle merci deducendole con il principio di cassa.
Se la merce in rimanenza non è stata ancora pagata e quindi non è stata dedotta dal contribuente come costo, invece, questa assume rilevanza come costo iniziale nella contabilità del 2012.
Per i contribuenti che sono transitati dal regime dei minimi al regime residuale, semplificato od ordinario è invece possibile detrarre l’IVA, che hanno pagato e non hanno detratto, delle merci acquistate e non ancora cedute o non ancora utilizzate al 31 dicembre 2011.
Sono elementi che gli ex-minimi devono tenere presenti nella redazione dell’inventario delle giacenze di magazzino.