Le imprese sono sempre più consapevoli dell’importanza strategica di un proprio sito web aziendale, ma bisogna prestare molta attenzione alla scelta del dominio Internet, in stretta relazione con il marchio cui è generalmente associato.
Un’ordinanza emessa ieri dal giudice di Firenze ha ribadito, in base alla legge del 2005 sulla proprietà industriale (Dgls 30/05) che se un dominio web è stato attivato con il nome di un marchio già registrato, il dominio stesso può essere rivendicato e deve essere trasferito ai titolari del marchio in oggetto.
La sentenza nasce da un caso di ricorso avanzato da una casa editrice toscana che aveva registrato il nome di una rivista (anche se non pubblicata in Rete) ma che si era vista online una rivista concorrente usare lo stesso nome, per un periodico e per il web, ricorrendo a quel medesimo marchio già registrato.
Il giudice ha decretato che il dominio internet sia trasferito ai titolari del marchio, accogliendo le richieste della casa editrice toscana e inibendo alla seconda l’uso del marchio anche solo per pubblicizzare il periodico, visto che è registrato con un nome diverso.
La motivazione, ha spiegato il giudice, è da attribuirsi all’applicazione della legge del 2005 sulla proprietà industriale : nel caso di attivazione di un sito internet – in particolare se destinato ad attività commerciale – il titolore è chiamato a verificare che il “domain name” non sia già occupato, poichè il nome a dominio non può coincidere con un marchio registrato altrui.
Il caso non può non ricordarci la vicenda Facebook.it: proprio oggi il noto social network online con dominio Facebook.com ha vinto la propria battaglia per il riconoscimento legale da parte del Centro risoluzione dispute domini (Crdd) della piena legittimità ad appropriarsi del dominio Facebook con estensione “.it”, finora utilizzato da altra società con potenziali scopi di cybersquatting.
Ancora una volta la prova che dominio e marchio registrato sono legati a doppio nodo.