Successivamente alla pubblicazione in G.U. della manovra finanziaria del 22 dicembre 2011 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato nuovi moltiplicatori per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni.
La modifica prevista dalla manovra finanziaria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, fa seguito all’aumento di un punto percentuale del tasso legale degli interessi, passato dall’1,5% al 2,5%, a partire dal 1° gennaio 2012.
Viene quindi ritoccato il prospetto dei coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in materia di registro allegato al Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – Dpr n. 131/1986).
Tale prospetto deve essere utilizzato per il calcolo delle imposte negli atti di compravendita, dove la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto.
L’adeguamento al tasso di interesse dei moltiplicatori per usufrutti, rendite e vitalizi, si applica a tutti gli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, alle scritture private, alle successioni aperte e alle donazioni effettuate dall’anno in corso. Un classico esempio è rappresentato dall’acquisto di una nuda proprietà, per la quale il venditore mantiene l’usufrutto a vita.