Tempi certi per la durata dei controlli fiscali in azienda, accorgimenti per non recare danno d’immagine all’impresa o al professionista sotto accertamento, obbligo per i funzionari pubblici di incrociare i dati: sono alcune delle novità – molte previste dal Dl 70/2011, meglio conosciuto come decreto sviluppo – che vanno a modificare radicalmente la giurisprudenza fiscale inerente le Pmi.
Nuove norme in tema di controlli in azienda: la nuova legge dispone che i soggetti verificatori non possano protrarre le proprie indagini all’interno della sede aziendale e presso i lavoratori autonomi per un periodo superiore ai 15 giorni (prorogabili di altri 15) se questa si trova in contabilità semplificata, mentre nel caso di regime di contabilità ordinaria il limite sale a 30 giorni (prorogabili di altri 30).
Ispezioni fiscali
Secondo le più fondate interpretazioni il legislatore ha inteso restringere la norma al periodo in cui le indagini vengono svolte effettivamente presso la sede del contribuente, evitando di prevedere una scadenza per le verifiche effettuate presso gli uffici pubblici durante le quali gli operatori non sono presenti fisicamente presso il contribuente.
Inoltre al fine di non arrecare danni d’immagine al contribuente, i verificatori devono essere in borghese durante gli accessi (nel caso della Guardia di finanza), che non devono essere ripetuti nel giro di sei mesi, in obbedienza al principio di contestualità e non ripetizione all’interno di un semestre. Unica deroga è costituita dalla necessità di repressione dei reati o di tutela della salute e della sicurezza presso il luogo di lavoro oltre che di tutela dell’igiene e dell’ordine pubblico.
Sempre secondo il decreto sviluppo i soggetti interessati alle verifiche fiscali, e cioè Guardia di finanza, Agenzie fiscali, Inps, ministero del Lavoro e Monopoli di Stato dovranno effettuare un’azione coordinata informandosi sulla cronologia dei controlli e scambiandosi i dati sensibili. La mancata osservanza di tali diposizioni comporta un illecito disciplinare per il funzionario pubblico che non si attiene alla legge.
L’illecito disciplinare è ravvisabile solo in determinati casi, quali la mancata comunicazione preventiva ad altre autorità addette al controllo, la violazione del principio di contestualità, la ripetizione degli accessi per periodi inferiori a sei mesi e l’accesso presso la sede del contribuente in operazioni di verifica fiscale al di fuori del massimo previsto dalla legge.
Verbali di accertamento
Il personale dell’amministrazione può accedere presso la sede del contribuente solo in presenza di effettive esigenze di indagine, e deve adeguare i suoi accessi all’orario di apertura dell’azienda. È necessario redigere il verbale di primo accesso (utilizzato dagli ispettori per i controlli previdenziali e assistenziali) e successivamente, ai fini contributivi, anche il verbale unico di accertamento e notificazione, ovvero il verbale conclusivo delle ispezioni previdenziali e assistenziali, attraverso il quale si ammette il contribuente trasgressore alla procedura di regolarizzazione, valido anche per contestazione e notificazione delle violazioni. In caso di mancata regolarizzazione, il verbale ha validità per gli effetti della contestazione e per la notificazione degli addebiti accertati.
È necessario informare già dal primo accesso il contribuente circa le ragioni che hanno provocato la verifica, come descritto nello Statuto del contribuente (legge 212/2000), citando l’oggetto, ricordando la possibilità di farsi assistere da un professionista e menzionando i diritti e gli obblighi validi durante le verifiche. Sarà poi interesse del contribuente richiedere la verbalizzazione di elementi che possano valere in sede di difesa, e sua facoltà richiedere che le verifiche vengano svolte presso gli uffici dell’autorità che effettua l’ispezione, o presso il professionista che lo rappresenta.
Non può avvenire il contrario, che cioè i verificatori chiedano di effettuare le indagini presso i propri uffici, altrimenti sarebbe inficiato il principio del tetto massimo entro cui effettuare le indagini sui documenti amministrativi e contabili, che potrebbero protrarsi molto più a lungo dei 15 o 30 giorni previsti dal decreto sviluppo. Se il contribuente ritiene che i verificatori non rispettino la legge può rivolgersi al Garante del contribuente.
In caso di mancanza di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo, o di inesistenza di effettivi motivi d’indagine (l’accesso presso i locali è previsto solo se è necessario effettuare ricerche sulla documentazione contabile ed extracontabile, o produrre riscontri diretti, ad esempio verificando le giacenze di magazzino o controllando la cassa) il contribuente può contestare l’invalidità degli atti acquisiti e quindi richiedere la nullità dell’atto impositivo che ne scaturisce.
Altro elemento da sottolineare in fase di contraddittorio può essere dato dal fatto che i verificatori, per non incorrere in sanzioni disciplinari dovute al mancato rispetto dei giorni di permanenza presso i locali del contribuente, possano chiedergli di presentare i propri documenti contabili presso gli uffici, in questo caso occorrerà verificare il rispetto di quanto previsto in tema di notifiche dell’art. 12 dello Statuto del contribuente.
Controlli fiscali: le informazioni
Secondo il decreto sviluppo il contribuente non è tenuto a fornire informazioni che sono già in possesso del fisco o degli enti previdenziali, o che possono essere acquisite da altre amministrazioni. Viene imposto infatti alle agenzie fiscali di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni al fine di acquisire dati favorendo la riduzione degli adempimenti per cittadini e imprese.
Una volta concluso l’accertamento con il rilascio della copia del processo verbale di constatazione (PVC), in cui sono riepilogate le operazioni compiute e i rilievi riportati nei processi verbali giornalieri, il contribuente ha 60 giorni di tempo per sottoporre agli uffici degli impositori osservazioni e richieste, esercitando il proprio diritto di difesa.
Alla scadenza viene rilasciato l’avviso di accertamento. Nel caso in cui gli uffici non attendano la scadenza dei 60 giorni (come avviene spesso a fine anno, quando può esserci prescrizione del reato), è bene che il contribuente faccia notare il fatto in sede di contenzioso, eccependo la validità dell’atto, richiamando anche il mancato rispetto del principio correttezza, affidamento e buona fede previsto dall’art. 10 della legge 212/2000.
Intermediazione finanziaria
Le norme introdotte dal decreto sviluppo hanno facilitato l’accesso presso gli intermediari finanziari al fine di reperire notizie utili e dati sensibili a Guardia di finanza e agenzia delle Entrate e allargato la platea dei soggetti coinvolti, costituiti ora da banche, Poste e tutti gli intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e organismi d’investimento collettivo del risparmio che hanno omesso di rispondere alle richieste dell’amministrazione o hanno fornito notizie dalla correttezza dubbia. In questi casi gli uffici possono decidere di verificare autonomamente la veridicità delle informazioni fornite.
Su cosa si effettuano i controlli fiscali?
Tutti i rapporti possono essere oggetto d’indagine: aperture, variazioni, chiusure di conti, libretti o depositi, o singole operazioni, contratti per cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti, operazioni finanziarie e operazioni riferite a servizi accessori. Qualsiasi prelievo o versamento non iscritto nelle scritture contabili è considerato ricavo o compenso e il soggetto interessato è tenuto a fornire le dovute spiegazioni relative alla provenienza o al beneficiario.
Se in precedenza il legislatore aveva previsto che per l’accesso presso gli intermediari finanziari da parte di funzionari e militari della Guardia di finanza fosse necessaria, rispettivamente, l’autorizzazione dell’Ispettore compartimentale e del comandante di Zona, la nuova norma richiede l’autorizzazione del Direttore centrale dell’accertamento o del Direttore regionale nel caso dell’agenzia delle Entrate e del Comandante regionale per le Fiamme Gialle.
Gli accessi devono avvenire in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, ispezioni e rilevazioni devono essere effettuate in presenza del responsabile della sede o dell’ufficio o in presenza di un suo delegato, il soggetto interessato dalle indagini deve essere immediatamente informato.
La legge sottolinea anche l’importanza dell’acquisizione e del trattamento dei dati nel rispetto della riservatezza, e definisce la qualifica necessaria ai funzionari per effettuare i controlli: qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario nel caso dell’agenzia delle Entrate e ufficiale di grado non inferiore a capitano nel caso della Guardia di finanza.