Con la circolare numero 22/E/09, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rivalutazione fiscale dei beni immobili d’impresa.
In particolare, viene esplicitato che la rivalutazione fiscale degli immobili può essere messa in atto anche dai soggetti in contabilità semplificata e da coloro che hanno aderito al regime dei minimi.
Ricordiamo che i soggetti in contabilità semplificata non hanno l’obbligo di presentazione di un vero e proprio bilancio. La circolare non detta le modalità e gli adempimenti a carico dei semplificati, questi però potranno optare per la rivalutazione fiscale. E sembra che proprio per i “contribuenti minimi” vi sia una convenienza particolare nel farlo.
In pratica dovrà essere versata una sostitutiva – di modico importo fissato dal Dl 185/08 – e la riserva non è in sospensione d’imposta, dunque allo scadere dei 5 anni e successivamente alla cessione del bene, l’impresa non dovrà versare alcuna altra tassa, nel caso volesse cessare l’ attività o distribuire ai soci la riserva da saldo attivo.
Questo non avviene per le imprese in ordinaria che, nella stessa situazione, dovranno invece versare una sostitutiva del 10%.
In ogni caso conviene effettuare la rivalutazione degli immobili, in quanto una volta rivalutato nel 2008 l’immobile la riserva non potrà più essere in sospensione, neanche nell’ipotesi in cui l’impresa torni in contabilità ordinaria.